È ai sensi dell’articolo 12 del TUIR che ai contribuenti con familiari a carico spettano, annualmente, delle detrazioni dall’imposta lorda. Ma quali sono esattamente i familiari per i quali sono previsti questi benefici fiscali?
Tali detrazioni sono previste per i seguenti soggetti:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
- gli altri familiari, così come definiti dall’art. 433 del Codice Civile, e cioè il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori – anche adottivi – ed ascendenti prossimi anche naturali, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle – anche se unilaterali.
Affinché gli “altri familiari” possano essere considerati fiscalmente a carico del contribuente, devono sussistere, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
- conseguimento, nell’anno di riferimento, di redditi non superiori al limite di Euro 2.840,51;
- convivenza con il dichiarante o, in alternativa, la corresponsione da parte di quest’ultimo di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è fissato in Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel computo del reddito complessivo è necessario considerare anche:
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 Legge n. 388/2000);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi;
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca” sulle locazioni.
Così come stabilito dalla Circolare 95/2000 e dalla Circolare 55/2002, non rientrano i redditi esenti, assoggettati a tassazione separata (anche per opzione) e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Per tutti i soggetti sopra elencati, la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali i familiari risultano fiscalmente a carico del contribuente interessato.
Nell’ipotesi di mutamento di situazioni in corso d’anno, si dovrà tener presente che:
- in caso di mutamento di situazioni preesistenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica, prescindendo dal giorno effettivo in cui avviene la modifica stessa;
- nel caso in cui si verifichino situazioni ex novo (es. nascita di un figlio), deve essere considerato per intero il mese in cui si verifica tale modifica, indipendentemente dal giorno in cui quest’ultima è effettivamente avvenuta.
Rita Martin – Centro Studi CGN