172 euro per le partite IVA inattive

Sai dove finiscono i contribuenti che “dimenticano” di avere una partita IVA? Te lo dico io. Nel mirino dell’Agenzia delle Entrate!

L’Amministrazione Finanziaria infatti, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur essendo obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione attività, e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA, con applicazione delle relative sanzioni, ai sensi dell’articolo 35 comma 15 quinquies del DPR 633/72.

Ricevuta la comunicazione, il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire all’Agenzia delle Entrate i chiarimenti che ritiene opportuni, segnalando eventuali elementi non considerati o erroneamente valutati dall’amministrazione.

Se a seguito del contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate riterrà di dover confermare la decisione, provvederà anche a iscrivere a ruolo a titolo definitivo la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività nella misura minima edittale di 516 euro.

Nel caso in cui il contribuente provveda spontaneamente a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non verrà eseguita. In tal caso, l’importo della sanzione sarà pari a un terzo del minimo e cioè 172 euro.

Come va effettuato il versamento spontaneo della sanzione ridotta?

Il versamento spontaneo della sanzione ridotta va effettuato utilizzando il modello F24 versamenti con dati identificativi.

Al fine di consentire il versamento della sanzione mediante il modello di pagamento unificato F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 35/E del 3 aprile 2014, ha istituito il codice tributo “8120” denominato “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies del DPR 633/1972”.

Per il versamento della sanzione può essere utilizzato, anche con modalità telematiche, il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (Elide) indicando nella sezione “contribuente” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e nella sezione “erario ed altro”, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate.

Chi utilizza invece il modello F24 Enti pubblici deve inserire il codice tributo 8120 nello stesso modo, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e valorizzando il campo “sezione” con “erario” (valore F), il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” con il codice atto e l’anno cui si riferisce il versamento.

Con la stessa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate comunica che sono soppressi i codici tributo 8007 e 8110 per il versamento delle somme dovute ai fini dell’estinzione agevolata delle partite IVA inattive.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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