Già per l’anno 2013 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, potevano adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando, solo in presenza di un credito d’imposta, il modello 730-situazioni particolari. A decorrere dall’anno 2014 il modello può essere presentato anche dai soggetti per i quali la liquidazione della dichiarazione del 730 comporta un debito d’imposta. Vediamo nel dettaglio quali sono questi soggetti.
Innanzitutto verifichiamo la normativa.
I soggetti rientranti in tale categoria sono quelli che nel 2013 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e/o di pensione,
- compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, cooperative agricole e di piccola pesca,
- borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
- compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e per la partecipazione a collegi e commissioni, somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali,
- remunerazione dei sacerdoti,
- indennità percepite per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo,
- assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro,
- compensi percepiti per lavori socialmente utili.
In tal caso, i conguagli sono eseguiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base del risultato finale delle dichiarazioni:
- in presenza di debito, il versamento viene effettuato con modello F24 entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico persone fisiche (16/6, ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40, ovvero in un numero di rate compreso tra 2 e 7) mentre in presenza di credito la compensazione avviene direttamente all’interno della liquidazione del 730 da parte del soggetto che presta Assistenza fiscale.
- nei casi in cui dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito, l’accredito può essere effettuato direttamente nel conto corrente del contribuente, nel caso in cui lo stesso abbia fornito all’Agenzia delle Entrate il proprio IBAN; in presenza di importi inferiori a euro 1.000 comprensivi di interessi, l’importo può essere erogato in contanti dagli uffici postali a seguito di ricevimento di apposito avviso, mentre in presenza di importi uguali o superiori a euro 1.000 sarà la Banca d’Italia ad emettere apposito vaglia.
Tali modelli possono essere presentati esclusivamente ad un CAF o professionista abilitato, non è quindi prevista la presentazione al proprio sostituto d’imposta.
E ora diamo risposta ad alcune delle domande più frequenti relative al modello 730 per coloro che sono senza sostituto d’imposta.
D. Un contribuente è stato licenziato nel 2013; da gennaio 2014 percepisce l’indennità di disoccupazione dall’Inps. Può presentare il 730 senza sostituto d’imposta?
R. In tal caso è necessario verificare se nel mese di giugno cessa l’indennità di disoccupazione. Se è effettivamente così, egli può presentare il modello 730 senza sostituto; in caso contrario è necessario considerare l’Inps quale sostituto.
D. Un contribuente per l’anno 2013 ha percepito solo reddito di disoccupazione, può presentare il 730/2014 senza sostituto?
R. La risposta è affermativa, poiché nell’anno 2013 il contribuente ha percepito redditi che vanno indicati nel quadro C del modello 730.
D. Un soggetto percepisce nell’anno 2013 redditi derivanti da una collaborazione di lavoro autonomo occasionale, assoggettata a ritenuta a titolo d’acconto. Può presentare il modello senza sostituto?
R. Condizione necessaria per poter predisporre un modello 730 senza sostituto d’imposta è quella di avere ricevuto nel 2013 almeno un reddito da quadro C (pensione, lavoro dipendente e/o assimilati). Nel caso specifico, pertanto, essendo il reddito percepito dal contribuente un reddito da indicare nel quadro D del 730, non è possibile predisporre il modello 730 senza sostituto.
D. Nel caso in cui un datore di lavoro, per incapienza, o per una qualsiasi altra ragione non volesse fungere da sostituto di imposta, il dipendente può presentare il 730 senza sostituto?
R. Non è possibile. Il contribuente in possesso di un sostituto nei mesi di giungo/luglio 2014 non può presentare tale tipologia di 730, riservata, appunto ai dipendenti senza sostituto.
D. É possibile presentare il modello 730 senza sostituto per il contribuente deceduto?
R. No, per i contribuenti deceduti deve essere obbligatoriamente presentato il modello Unico.
D. Sono una collaboratrice domestica. Posso presentare il modello 730 senza sostituto?
R. Sì, poiché il reddito della Colf rientra tra quelli da indicare nel quadro C.
Rita Martin – Centro Studi CGN