Il decreto IRPEF varato dal governo Renzi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Un ruolo importantissimo sarà rivestito dai datori di lavoro che dovranno preoccuparsi di “ricalcolare” i cedolini paga dei contribuenti. Analizziamo, quindi, quali contribuenti potranno beneficiare del tanto agognato bonus di euro 80 per ciascuno dei mesi che ci separano da oggi a fine anno.
Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 subordina il diritto a usufruire del bonus di 80 euro a determinate condizioni, e cioè tipo di reddito, ammontare di reddito e debito d’imposta. Sotto il primo profilo, bisogna considerare che potranno beneficiare del bonus i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, mentre non sono previste analoghe agevolazioni per i titolari di redditi di pensioni. Per quanto riguarda la seconda condizione, va sottolineato che le disposizioni normative prevedono che per usufruire del bonus è necessario che, dopo l’applicazione della sola detrazione prevista per il lavoro dipendente, risulti un debito IRPEF in favore dell’Erario. Da qui la conferma che i contribuenti con un reddito di lavoro dipende di ammontare fino a euro 8.000 non potranno ricevere alcun importo perché incapienti. La ragione è da ricercarsi nel fatto che l’IRPEF lorda, calcolata sul reddito del lavoratore, è assorbita dalla detrazione per lavoro dipendente.
Cercando di esemplificare, si consideri un lavoratore dipendente con un reddito, appunto, di euro 8.000. In tal caso, l’IRPEF lorda dovuta all’Erario ammonta a euro 1.840. Considerato che la detrazione per lavoro dipendente, in questo caso, ammonta a euro 1.840, si avrà che l’impostazione al netto della detrazione sarà pari a zero. In tal caso, pertanto, non potrà applicarsi il bonus di cui al decreto legge sopra evidenziato, anche se il governo si è impegnato, in futuro, a estendere il bonus in esame anche agli incapienti, ai pensionati e ai soggetti titolari di partita IVA.
Non tutti i contribuenti con IRPEF pari a zero rischieranno di non beneficiare del bonus. Infatti, si deve osservare che un contribuente che “azzera” l’imposizione lorda per detrazioni diverse da quelle per lavoro dipendente potrà beneficiare del bonus in esame poiché il precetto normativo prevede che l’abbattimento sia determinato dalla detrazione per lavoro dipendente.
Dal punto di vista temporale, infine, si osserva che il testo normativo prevede che l’agevolazione in esame sia computata nei cedolini dei lavoratori dipendenti “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”. Stante il tenore letterale del testo, considerato che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, se il datore di lavoro intende erogare la retribuzione del mese di aprile nel corso di questi giorni, dovrebbe considerare nella busta paga anche l’importo del bonus. In generale, però, per la quasi totalità dei dipendenti il bonus verrà riconosciuto nella busta paga del mese di competenza di maggio secondo il metodo di seguito precisato: ai contribuenti con un reddito maggiore di euro 8.000 ma non superiore a euro 24.000 il decreto prevede che il bonus sia erogato senza alcuna decurtazione, mentre ai contribuenti con un reddito superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000 che il bonus sia erogato applicando la seguente formula: 640 x (26.000 – reddito complessivo): 2000.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN