L’Agenzia delle Entrate, con la circolare-lampo n. 8/E del 28 aprile 2014, risolvere i tanti dubbi interpretativi legati all’applicazione del bonus 80 euro. Ecco una sintesi dei chiarimenti.
Il nuovo bonus riguarda i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a euro 26.000, titolari di redditi di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR e dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ex art. 50 comma 1 del TUIR:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
Il reddito complessivo di euro 26.000 va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Particolare attenzione va posta al possesso di redditi diversi da quelli presupposto, in quanto il superamento della soglia prevista non consente di godere del beneficio: è il caso di un contribuente con redditi da lavoro dipendente pari a euro 20.000 e redditi da locazione oppure diversi per un ammontare pari a euro 6.500).
Il bonus spetta se l’IRPEF lorda calcolata sui redditi-presupposto (lavoro dipendente e assimilato) sia superiore alla detrazione spettante su tali redditi, a nulla rilevando la circostanza che l’imposta lorda sia comunque ridotta o azzerata da detrazioni diverse (per es. detrazioni per carichi familiari), trasformando, in tal caso, il bonus in un credito d’imposta o imposta negativa. Secondo tale principio i titolari di redditi-presupposto con un’imposta lorda azzerata dalle specifiche detrazioni (c.d. incapienti) sono fuori dal beneficio.
Tra i beneficiari sono compresi i contribuenti titolari dei redditi-presupposto alle dipendenze di un datore di lavoro che non riveste la qualità di sostituto d’imposta (per es. persone fisiche, famiglie, che assumono un collaboratore domestico). Tali contribuenti potranno chiedere il bonus in occasione della presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (730/2015 – Unico/2015), utilizzandolo in compensazione o richiedendone il rimborso. Le stesse modalità saranno applicate ai beneficiari che non hanno ottenuto il bonus, in tutto o in parte, per l’assenza o per mancato riconoscimento da parte del datore di lavoro.
Il bonus è in somma fissa ed è pari a euro 80 mensili per un totale di euro 640 (da maggio a dicembre), per redditi annui fino a euro 24.000. Per i redditi da euro 24.000 a euro 26.000, il bonus viene ridotto in base alla formula 640 x (26.000 – RC)/2.000. Il bonus potrà slittare a giugno solo nei casi in cui il pagamento a maggio non sia possibile “per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni”. Ciò vuol dire che, in costanza di rapporto di lavoro, posto che il bonus spetta per 8 mesi, considerato che il bonus viene erogato a partire da giugno in poi, l’intero bonus di euro 640 va suddiviso per 7 (da giugno a dicembre).
La circolare precisa che il bonus non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini IRPEF, comprese le relative addizionali. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’IRAP dovuta dai soggetti eroganti.
I sostituti d’imposta devono riconoscere il bonus spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, verificando che sussistano le condizioni per usufruire dell’agevolazione. Il sostituto si limiterà a:
- prevedere il reddito che corrisponderà durante il 2014;
- prendere atto dei dati comunicati dal lavoratore, relativi ad altri redditi anche di lavoro dipendente rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno.
La nota dell’Agenzia non affronta la problematica relativa alla coesistenza di più rapporti di lavoro part time. Per evitare una duplicazione del bonus che costringerebbe il contribuente a restituire quanto percepito in più, sarebbe consigliabile che quest’ultimo informasse i propri sostituti d’imposta dell’esistenza di altri rapporti lavorativi, in maniera che i diversi sostituti possano commisurare il credito in ragione della percentuale di lavoro part time. La stessa logica potrebbe essere applicata ai contribuenti con più contratti di lavoro a progetto, anche se in questo caso, sebbene la circolare nulla riporta, il collaboratore potrebbe scegliere il sostituto che dovrà riconoscere il bonus, comunicare i redditi in proiezione annua, e sollevare dall’adempimento gli altri committenti.
In sede applicativa, il sostituto d’imposta deve riconoscere il bonus a partire dalle retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile, rapportandolo al periodo di lavoro nell’anno con la precisazione che il bonus deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell’anno e il computo del periodo di lavoro va effettuato in ragione delle regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito-presupposto.
Da un punto di vista finanziario, il sostituto d’imposta per riconoscere il bonus ai beneficiari utilizzerà l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili (IRPEF, addizionali, imposte sostitutive premi solidarietà e contributo di solidarietà) in ciascun periodo di paga. Se le ritenute non dovessero bastare il sostituto d’imposta è autorizzato a utilizzare contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Infine la stessa circolare prende atto che si tratta di un credito valido solo per l’anno 2014, in attesa di un intervento strutturale da attuare con la prossima legge di stabilità per il 2015 che dovrà comprendere, stando ai progetti politici, misure analoghe in favore degli incapienti, titolari di pensione e titolari di redditi da lavoro autonomo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN