Quali sono i codici necessari per versare con F24 i tributi TASI e TARI? Ce lo illustra l’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 45/E, 46/E e 47/E, tutte del 24 aprile scorso.
Con le note dell’agenzia sono stati ridenominati i sei codici tributo già utilizzati per la TARES, i quali verranno utilizzati per il versamento della TARI, e istituti i nuovi codici per il pagamento della TASI. La medesima logica è stata osservata nel restyling del modello F24 EP per gli enti pubblici con la ridenominazione dei sei codici tributo previsti per il pagamento della TARI e l’istituzione di nuovi codici per la TASI.
La legge di stabilità ha introdotto la IUC (imposta unica sugli immobili) incardinata su due presupposti oggettivi (possesso di immobili ed erogazione di servizi comunali) da cui originano tre tributi:
- l’IMU, imposta patrimoniale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali non di lusso;
- la TASI (tributo per i servizi indivisibili), dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili, comprese le abitazioni principali non di lusso, e con l’esclusione dei terreni agricoli;
- la TARI (tassa rifiuti) o tariffa corrispettiva, dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, a fronte dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Con la risoluzione n. 45/E/2014, per il pagamento della TARI e della tariffa mediante modello F24, sono stati ridenominati i codici tributo “3944”, “3950”, “3945”, “3946”, “3951”, “3952”, istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:
- “3944” denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011”;
- “3950” denominato “TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011”;
- “3945” denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI”;
- “3946” denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI”;
- “3951” denominato “TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI”;
- “3952” denominato “TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 – SANZIONI”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), la risoluzione n. 46/E/2014 istituisce i seguenti codici tributo:
- “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
- “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
- “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
- “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”.
A seguito dell’attività di controllo, per il versamento delle sanzioni e degli interessi, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- “3962” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”;
- “3963” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”.
Entrambe le risoluzioni 45/E/2014 e 46/E/2014 prevedono:
- in caso di ravvedimento, il versamento delle sanzioni e degli interessi unitamente all’imposta;
- in caso di controllo, l’utilizzo dei medesimi codici per il versamento dei tributi dovuti accertati.
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni comuni sia alla TASI che alla TARI:
- nello spazio “codice ente/codice comune”, va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare lo spazio “Ravv.”, se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Numero immobili”, occorre indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento”, va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Invece, i seguenti campi verranno utilizzati solo per il versamento della TASI:
- spazio “Acc”, se il pagamento si riferisce all’acconto;
- spazio “Saldo”, se il pagamento si riferisce al saldo;
- occorre barrare entrambe le caselle se il pagamento è effettuato in unica soluzione.
La ris. n. 47/E/2014 completa il quadro dei codici tributo da versare tramite il modello F24 EP istituendo i seguenti codici:
- “374E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
- “375E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
- “376E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
- “377E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”;
- “378E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n.147/2013 e succ. modif. – SANZIONI.
Il versamento della TARI e della tariffa avverrà mediante la ridenominazione dei codici tributo 365E, 368E, 366E, 367E, 369E e 370E, già istituiti con la risoluzione n. 42/E/2013.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN