Nell’ambito delle locazioni e degli affitti degli immobili, il modello RLI introduce due nuovi modi di intendere l’intermediario (cioè colui che presenta il contratto alla registrazione) e il richiedente (cioè colui che ne chiede la registrazione). Facciamo chiarezza su questa importante novità.
I soggetti deputati alla trasmissione telematica del modello RLI possono essere di due tipi:
- il soggetto che predispone il contratto e genera il relativo file;
- uno dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998 (C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 322/1998; Altri Intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), ed e) del DPR 322/1998; Società degli Ordini di cui all’articolo 3, Decr. Dir. 18/02/1999; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l’impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto).
Il soggetto che trasmette il file (denominato tecnicamente fornitore) è l’intermediario che si assume l’impegno della registrazione telematica. Nel modello RLI, quindi, si indicano i relativi dati identificativi: codice fiscale e cognome nome.
Il soggetto che dà l’incarico alla trasmissione è il soggetto richiedente e nel modello RLI devono essere indicati i relativi dati identificativi: codice fiscale e cognome nome.
Se il soggetto richiedente è un soggetto giuridico (ad esempio una società) devono essere indicati i dati identificativi del rappresentante legale: attenzione, tuttavia, che il modello RLI è predisposto per indicare un solo soggetto come rappresentante legale; quindi, in caso di presenza di più rappresentanti legali, è necessario sceglierne uno.
I dati identificativi del rappresentante legale sono: codice carica (rappresentante legale, rappresentante di minore, curatore, commissario, ecc.), codice fiscale, cognome e nome.
Infine, si riportano le coordinate bancarie (codice IBAN), che possono essere del fornitore oppure del richiedente.
Il codice IBAN va indicato sia nel caso di presentazione telematica sia nel caso di cedolare secca (anche se per questa tipologia di presentazione non servirebbe, in quanto non si versano le imposte di registro e di bollo). La presentazione telematica può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i quali si incaricheranno della trasmissione e della registrazione.
Infine, per completezza, il richiedente la registrazione può delegare un terzo soggetto alla presentazione del modello: in questo caso è necessario allegare al modello RLI la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante.
Giacomo Forato – Centro Studi CGN