Il Decreto Renzi (D.L. n. 66/2014) introduce interessanti novità in materia di pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, promuovendo diffusamente l’utilizzo del modello “F24 telematico” e limitando la presentazione del modello F24 cartaceo esclusivamente ai contribuenti non titolari di partita IVA, a condizione che i versamenti siano di importo pari o inferiore a euro 1.000 e non venga operata alcuna compensazione.
L’importante novità (art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014) decorre dal 1° ottobre 2014 e prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il modello F24 presenti:
- per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo pari a zero (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250 e codice tributo 6099 con un credito di pari importo);
- per effetto delle compensazioni effettuate, un saldo finale di importo positivo (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250 e codice tributo 6099 con un credito pari a euro 1.000);
- il saldo finale di importo superiore a 1.000 euro (per esempio F24 con codice tributo 1040 con un debito pari a euro 1.250).
I modelli F24 con un importo finale positivo a seguito di compensazione (punto 2) e quelli con un saldo finale (senza compensazione) oltre i 1.000 euro (punto 3), potranno essere presentati anche dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate con modalità di pagamento in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.
Il ventaglio degli strumenti messi a disposizione dal Fisco per la presentazione dei modelli F24 sono i seguenti: “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”.
Con i primi due strumenti il contribuente può compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza avvalersi di un intermediario, con un ordine di addebito a valere sul proprio conto corrente. In particolare:
- il servizio “F24 Web” consente al contribuente di compilare e trasmettere il modello senza scaricare alcun software;
- il servizio “F24 online”, prevede invece un software dedicato.
La strada dell’F24 cumulativo è riservata agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Dalla lettura della norma in esame si evince che:
- non sarà più possibile presentare i modelli F24, in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, anche nei casi di contribuenti non titolari di partita IVA (i soggetti titolari di partita IVA, già dal 2007, sono assoggettati all’obbligo di presentare i modelli F24 con modalità telematiche);
- il canale Entratel risulta favorito in ragione di quanto previsto nella parte finale della norma in esame; si obbliga infatti l’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate a munirsi di apposita autorizzazione, anche cumulativa, da consegnare all’intermediario, nel caso in cui la delega di versamento sia intestata ad un soggetto terzo. In altri termini, il professionista che si avvale dei servizi telematici del circuito bancario o postale (home banking, remote banking, CBI, tutti servizi “non Entratel”), deve farsi autorizzare dal cliente e presentare l’autorizzazione ottenuta alla banca (o posta) che fornisce il servizio CBI, affinché le deleghe dei clienti vengano addebitate sul conto corrente del professionista.
È il caso di precisare che le novità illustrate nel presente articolo si aggiungono alle regole già vigenti per quanto concerne le disposizioni sui versamenti e le compensazioni, con particolare riguardo ai limiti:
- alla compensazione dei crediti IVA;
- alla compensazione dei crediti di imposte dirette;
- e all’ulteriore limite che vieta la compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
Si riporta la norma introdotta dal Decreto Renzi.
Art. 11, D.L. n. 66/2014
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN