La decisione di noleggiare un bene strumentale anziché acquistarlo porta alla scelta tra un contratto di leasing “operativo” oppure “finanziario”. Ma quali sono le considerazioni da fare prima di decidere? E qual è il trattamento fiscale?
Nello svolgimento di un’attività d’impresa o professionale, può nascere l’esigenza di acquisire un bene strumentale. In alcuni casi però, il costo da versare in unica soluzione o in poche rate può essere eccessivo, considerato che la somma da impiegare per l’acquisizione del bene potrebbe essere destinata a soddisfare altre esigenze imprenditoriali/professionali.
La possibilità di disporre del bene strumentale pagandolo in un periodo di tempo medio-lungo prestabilito, può essere offerta, principalmente, dalla stipula di un contratto di leasing “operativo” o “finanziario”.
La scelta dell’una o dell’altra possibilità dipende dal tipo di necessità aziendale/professionale di usufruire del bene. In particolare:
Il contratto di leasing operativo:
- è contraddistinto dall’esigenza di usufruire del bene per un periodo di tempo determinato e quindi, al pari di una locazione vera e propria, non prevede la possibilità dell’acquisto;
- nella generalità dei casi, è stipulato con il produttore del bene (anche se potrebbe intervenire una società di leasing);
- nella maggior parte dei casi prevede che i costi di assistenza, manutenzione del bene ed assicurativi siano compresi nel costo dei canoni periodici;
- per le macchine d’ufficio (fotocopiatrici/fax) quasi sicuramente comprenderà il consumo del toner nel costo dei canoni periodici;
- prevede generalmente che i canoni periodici siano d’importo uguale per tutta la durata;
- nel suo corso e a richiesta del conduttore, potrà prevedere la sostituzione del bene strumentale.
Il contratto di leasing finanziario:
- è contraddistinto dalla possibilità di acquistare il bene a fine locazione e pertanto i canoni periodici terranno conto del costo del bene e, sotto forma di interessi, dell’attività svolta dal soggetto locatore-finanziatore (la società di leasing);
- generalmente il costo della locazione è composto da un maxi-canone iniziale e successivi canoni periodici d’importo uguale;
- prevede il prezzo di riscatto del bene;
- è stipulato con un intermediario finanziario, che acquisterà il bene strumentale dal fornitore scelto dall’utilizzatore;
- i rischi connessi all’uso del bene sono a carico dell’utilizzatore.
Il trattamento fiscale dei due tipi di contratto, naturalmente, rispecchia la loro differenza sostanziale e quindi:
- i canoni periodici (presumendoli tutti uguali) previsti in un contratto di leasing operativo saranno registrati per competenza in apposito sottoconto del mastro “Costi per godimento di beni di terzi” e la loro deducibilità fiscale avverrà, qualunque sia la durata contrattuale, rispettando il principio della competenza economica civilistica;
- i canoni (iniziale e periodici) previsti in un contratto di leasing finanziario saranno ripartiti in misura uguale sulla base della durata (utilizzando la contabilizzazione dei risconti attivi) e registrati in apposito sottoconto del mastro “Costi per godimento di beni di terzi”. Inoltre per i soggetti che tengono la contabilità ordinaria, nei conti d’ordine si rileveranno i “Beni in leasing” e “Cedenti beni in leasing” che riporteranno il valore dei canoni a scadere al 31.12 dell’esercizio di riferimento. Un’apposita informazione dovrà essere fornita nella nota integrativa redatta dalle società di capitali. La deducibilità fiscale dei canoni periodici è regolata dall’art. 102 del TUIR, che per i contratti stipulati dal 1.1.2014, è stato modificato a favore delle aziende utilizzatrici.
Si deve precisare che la suddetta novità legislativa non ha effetto per i soggetti IAS/IFRS.
Ai fini IRAP la quota degli interessi passivi sui canoni periodici non è deducibile.
Volutamente, in quest’articolo non è stata considerata la possibilità di stipulare un contratto di lease-back. Si tratta di una tipologia contrattuale piuttosto rara, che consiste nella vendita di un bene (quasi sempre di elevato valore economico), da parte dell’azienda proprietaria a una società di leasing, che, a sua volta, lo concederà in locazione finanziaria alla stessa azienda venditrice.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo