Versamento TASI: prove generali di caos

Comune che vai, tasse che trovi. Si chiama federalismo fiscale e ci si dovrà abituare ai continui andirivieni. In questi giorni la TASI, tributo geneticamente modificato dell’IMU, sta creando non pochi grattacapi a Comuni, contribuenti e Stato sotto un unico denominatore comune: un caos tale da avere nostalgia dell’IMU e dell’odiata ICI.

Nei giorni scorsi si sono susseguiti una serie di incontri tra governo e ANCI con l’emanazione di un comunicato-stampa che si sta già pensando di superare con la convincente argomentazione di matrice balneare che “settembre viene dopo agosto e quindi meglio ottobre”.

In attesa della norma vera e propria, ecco il testo del comunicato-stampa da considerare un vero e proprio  “comunicato-legge”, che proroga la scadenza fissata con un atto normativo (l’art. 1, comma 1,lett. b) del DL 16/2014 convertito, sostituendo l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013):

“Dopo aver incontrato l’ANCI, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI resta il 16 giugno.”

Lasciando stare la facile ironia quale quella di andare incontro “all’esigenza di garantire certezza sugli adempimenti fiscali” proviamo a illustrare i termini della questione.

Tabella 1

 

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento della TASI sarà effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, posto che il Comune non sia riuscito a pubblicare il regolamento entro il 31 maggio.

Nel caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, il versamento andrà effettuato in ossequio ai contenuti della delibera con la prima rata in scadenza il 16 giugno.

L’eventuale regolamento pubblicato andrà esaminato con grande attenzione in quanto nell’ambito della fattispecie “abitazione principale” vanno ricomprese certamente le pertinenze (secondo le regole IMU, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Da verificare se i trattamenti di favore previsti ai fini IMU verranno fatti valere anche ai fini TASI: le assimilazioni ex lege (unico fabbricato del personale delle forze armate, abitazioni possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, casa assegnata all’ex coniuge), oppure stabilite dal regolamento (ad esempio l’uso gratuito o l’immobile posseduto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari). Il paradosso in questi casi sarebbe considerare gli immobili assimilati ex lege o per potestà regolamentare ad abitazione principale ai fini IMU, mentre considerare ai fini TASI tali immobili come altri fabbricati.

In funzione delle politiche tributarie locali, l’importo della TASI dipenderà da due elementi: l’aliquota, che varia da zero al 3,3 per mille (compresa l’ulteriore aliquota per finanziare le detrazioni) e le detrazioni, da considerarsi opzionali e, laddove previste, di importo stabilito e in ragione dei parametri fissati dagli enti locali.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata sarà effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui al comma 676 (quindi 1 per mille), qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il conguaglio, sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate, sarà effettuato entro la scadenza del saldo (quindi entro il 16 dicembre), secondo il seguente schema:

Tabella 2

Si auspica una circolare esplicativa che faccia luce su diversi aspetti della complessa disciplina della TASI, tra cui:

  1. Quota da attribuire all’inquilino. Il detentore dell’immobile (comodatario o locatario) è tenuto al pagamento di una quota variabile tra il 10% e il 30% dell’imposta. La norma non prevede una misura base di legge e quindi non è stabilita la quota da imputare all’inquilino in sede di acconto. Alcuni autori suggeriscono di versare il minimo stabilito dalla legge, vale a dire il 10% dell’imposta standard a carico dell’inquilino e il 70% a carico del proprietario, con conguaglio a dicembre;
  2. Solidarietà passiva per l’unica obbligazione tributaria. Altro aspetto da chiarire è il vincolo di solidarietà per l’unica obbligazione tributaria tra proprietari e inquilini. Il vincolo solidale scatta solo tra comproprietari oppure solo tra co-inquilini, oppure anche tra i diversi soggetti passivi (proprietari e inquilini)?
  3. Immobile adibito ad abitazione principale solo da uno dei comproprietari. Si tratta di esplicitare il concetto di “unica obbligazione tributaria” in ragione delle diverse aliquote che il Comune potrà deliberare in relazione alla destinazione dell’immobile. Il comportamento da tenere dovrebbe essere quello di calcolare la propria quota in conformità alla propria situazione personale: quindi il residente versa a dicembre, gli altri con aliquota standard a settembre.
  4. Il pagamento della TASI con successiva esenzione di quell’immobile. Per evitare una serie di istanze di rimborso anche di entità modesta a cui il Comune dovrà poi far fronte, merita di essere analizzato anche il caso in cui i contribuenti versino la TASI e successivamente il Comune regolamenti l’esenzione.

Il federalismo fiscale si sta traducendo in modo da permettere a ogni Comune di applicare le tasse sulla casa a modo suo con aliquote diverse e detrazioni differenti: in base alla rendita catastale, al reddito effettivo, al numero dei figli a carico con ulteriori elementi quali l’età di questi ultimi o la condizione di disoccupazione o inoccupazione, oppure l’ISEE.

Nel paese dei campanili e delle meraviglie, il numero dei Comuni miscelato con le innumerevoli combinazioni dei fattori (aliquote, detrazioni e tutto il resto) sta producendo un ginepraio di situazioni tale da superare di gran lunga il caos degli anni precedenti.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN