Il decreto sviluppo ha introdotto alcune novità al fine di semplificare gli adempimenti di carattere fiscale gravanti su imprese e privati.
In relazione alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’art. 7 del DL 70/2011 ha eliminato l’obbligo di:
1) inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara;
2) indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera.
L’abrogazione dell’obbligo di invio preventivo della comunicazione è stata introdotta modificando il DM 41/1998 che la prevedeva come condizione necessaria per poter usufruire della detrazione irpef sulle spese di ristrutturazione. L’omissione o l’invio tardivo della comunicazione rappresentavano per l’Agenzia delle Entrate le due principali occasioni di recupero del bonus fiscale; ciò fa sì che tale novità sia destinata a risollevare l’umore dei contribuenti più distratti, i quali si sarebbero altrimenti visti sanzionati per detrazione indebitamente fruita.
In alternativa alla comunicazione, ai fini dell’agevolazione in questione, in sede di 730 o Unico 2012, si dovranno indicare:
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- gli estremi di registrazione dell’atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione) nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell’immobile ma dal detentore (comodatario o locatario);
- gli altri dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate, che saranno individuati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
La copia dell’autorizzazione edilizia, la copia della denuncia di inizio attività, le ricevute di pagamento dell’Ici e tutti quei documenti che sino ad oggi dovevano essere allegati alla comunicazione, dovranno essere tenuti a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi e di eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Nel rispetto del DM 41/1998, rimane inalterato per il contribuente l’obbligo di:
- conservare le fatture;
- conservare le contabili dei bonifici che dimostrino gli avvenuti pagamenti;
- comunicare alla Asl competente, quando la legge lo ritenga necessario, la data di inizio lavori.
Le novità di cui sopra sono entrate in vigore il 14 maggio scorso. Per i lavori non ancora iniziati entro tale data, la comunicazione non è più necessaria; mentre per i lavori effettuati tra il 1 gennaio e il 13 maggio 2011, essa è ancora necessaria per non perdere il diritto alla detrazione del 36%.
Nel caso della detrazione legata all’acquisto o costruzione del box auto pertinenziale, secondo la vecchia procedura la comunicazione poteva essere inviata anche successivamente all’inizio dei lavori, purché entro i termini di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta nel quale si intendeva fruire della detrazione. Per i contribuenti che hanno sostenuto le spese nell’anno 2010 e che si erano prefissati di inviare la comunicazione al centro operativo di Pescara entro il termine del 30 settembre 2011, si crea un dubbio interpretativo su come comportarsi: inviare la comunicazione oppure no? La scelta più prudente sarebbe quella di seguire la vecchia procedura, per il fatto che nei modelli dichiarativi 2011 non è prevista la possibilità di inserire le informazioni integrative che verranno introdotte a partire dai modelli 730 e Unico 2012.
La seconda semplificazione riguarda la soppressione dell’obbligo imposto alle imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione edilizia (con detrazione irpef al 36%) o quelli di risparmio energetico (con detrazione irpef o ires al 55%) di indicare in fattura il costo della manodopera.
Si trattava di un obbligo introdotto dallo scorso 4 luglio 2006, il cui mancato assolvimento costituiva causa di decadenza dall’agevolazione.
Tale novità è stata accolta con entusiasmo dalle imprese che spesso si ritrovavano ad effettuare complessi calcoli in presenza di lavori eseguiti da appaltatori con la presenza di subappaltatori.
La semplificazione introdotta dal decreto sviluppo si applica a tutte le fatture emesse dal 14 maggio 2011, anche se l’esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente.
Si ricorda infine che, come chiarito dalla CM 12/E del 19 febbraio 2008, a partire dal 1° gennaio 2008 l’indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesta neppure per fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN