Come ormai noto, dall’anno d’imposta 2013 tutti i soggetti titolari di un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato e che si trovano nell’anno 2014 privi di un datore di lavoro tenuto ad effettuare il conguaglio in busta paga, possono comunque presentare il modello 730 indicando l’Agenzia delle Entrate quale sostituto.
Non è una novità, dato che già per l’anno d’imposta 2012 si era potuto usufruire di tale agevolazione, seppur solo per i conguagli a credito; ma dal 2013 è possibile presentare questo particolare modello 730 anche se il risultato prevede un conguaglio a debito.
I soggetti ammessi al beneficio sono quelli citati nell’arti.51-bis, del D.L. 69/2013 e cioè:
- i titolari di redditi da lavoro dipendente articolo 49 TUIR;
- i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50 TUIR, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere:
a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
c) somme a titolo di borsa di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
c-bis) somme in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o enti, collaborazioni a giornali, riviste o enciclopedie, collaborazioni a collegi o commissioni;
d) remunerazioni di sacerdoti;
g) indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo;
i) assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro compresi quelli corrisposti al coniuge e quelli corrisposti in forza di testamento o donazione modale;
l) compensi per lavori socialmente utili.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 57/2014 individua e fornisce alcune precisazioni in merito a tali soggetti, affermando che possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio i contribuenti:
- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
- con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
- con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.
Hanno facoltà di presentare il 730 in forma congiunta i contribuenti privi entrambi del sostituto se nel modello relativo al dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato a quello di lavoro dipendente.
Nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre, il contribuente, sempre in mancanza di sostituto d’imposta, può presentare anche il “730 Integrativo senza sostituto”; in questo modo il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate.
Viceversa, se è stato presentato un modello 730 originario in assenza di sostituto d’imposta ed entro il 27 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto, può presentare il modello 730 integrativo e ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta.
Rita Martin – Centro Studi CGN