La Legge di Stabilità 2014 obbliga i CAF alla conservazione della documentazione comprovante la compilazione della dichiarazione in formato elettronico o cartaceo.
Il CAF è tenuto inoltre alla conservazione di copia della dichiarazione 730 firmata dal contribuente e di copia del prospetto di liquidazione (730/2). Ma quali sono le regole di conservazione?
Ai sensi all’art.16, c. 1, del Decreto 164/99, modificato dall’art. 1 c. 617 lett. d) della Legge 147/2013, c.d. Legge di stabilità, CAF e professionisti abilitati sono obbligati alla conservazione:
- delle schede modello 730-1 (scheda 8 e 5 per mille) con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
- di copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
Nella Risoluzione 57/2014 l’Agenzia delle Entrate indica definitivamente quali sono i metodi corretti di conservazione.
Detti documenti possono essere conservati sia in formato cartaceo (che ci sommergerà di carta), sia in formato digitale.
Se vengono conservati in formato elettronico:
- le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione devono essere comunque conservati nel formato originale
- la copia della documentazione a base del visto di conformità va conservata in formato PDF o TIFF
- le schede sono conservate secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 (tutt’altro che semplici!)
La documentazione così conservata dovrà essere trasmessa a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate in via telematica. ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, del DM 164/99.
L’Agenzia conclude specificando che l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.
L’uno, pertanto, non esclude l’altro.
Rita Martin – Centro Studi CGN