Versamento TASI senza sanzioni

Nessuna sanzione e nessun interesse saranno comminati ai contribuenti che verseranno l’acconto TASI per il 2014 entro il prossimo 31 luglio. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione a risposta immediata del 10 giugno 2014, n. 5/02955

Il versamento della TASI 2014, infatti, presenta notevoli criticità connesse soprattutto al calcolo per gli immobili diversi dall’abitazione principale concessi in locazione, allorché si tratti di individuare il quantum del tributo dovuto, rispettivamente, a carico del proprietario e del conduttore. Al riguardo, va ricordato che professionisti e CAF hanno incontrato significative difficoltà nel fornire assistenza ai contribuenti chiamati a pagare l’acconto TASI per il 2014 residenti nei Comuni che hanno deliberato aliquote e detrazioni entro lo scorso 23 maggio.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al riguardo, ha altresì precisato che la problematica delle sanzioni TASI deve essere risolta attraverso interventi aventi forza di legge e non può essere affrontata attraverso un intervento di prassi amministrativa. In merito, infatti, il Ministero ha ricordato che nel caso del versamento in ritardo del saldo TARES per il 2013, il legislatore, con l’art. 5, comma 4-bis del D.L. n. 102 del 2013, aveva affermato che, nel caso di versamento 2013 insufficiente, non si sarebbero applicate le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non avesse provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

Anche nel caso dell’insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU 2013, l’art. 1, comma 728 della legge n. 147 del 2013 aveva disposto la non applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che la differenza fosse corrisposta entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2014.

In realtà, il legislatore ha tentato di fissare alcuni punti fermi disponendo, per i Comuni che non hanno provveduto a deliberare le aliquote entro il 23 maggio 2014, il differimento al 16 ottobre 2014 del termine del versamento, prevedendo a carico dei Comuni l’obbligo di inviare le delibere, entro il 10 settembre 2014, al Dipartimento delle Finanze in modo che possano essere pubblicate sul sito informatico (D.L. n. 88 del 2014).

Nonostante queste regole,  professionisti e CAF si sono trovati ad operare in obiettive condizioni di incertezza, tra il turbinio di date e il profluvio di aliquote e parametri decisi da ciascun Comune per la TASI.

Tra le condizioni di incertezza più significative, paradossalmente, si deve ricordare che tanti Comuni, nel tentativo di arginare la pressante richiesta di proroga dei contribuenti, hanno fissato proroghe decise soltanto a livello locale.

Tanti altri Comuni, inoltre, non hanno mai adottato il calendario previsto dal D.L. n. 88 del 214 e hanno previsto scadenze e soluzioni di versamento “singolari” come il Comune di Bari, che ha previsto il versamento in un’unica soluzione al 16 dicembre, o di Ancona, che ha previsto il versamento al 16 settembre, o di Pordenone, che ha previsto il versamento al 16 luglio.

Dinanzi all’avanzare di incertezze sempre più evidenti, il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, a nome del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sostenuto la possibile applicazione al caso-Tasi dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, secondo cui interessi e sanzioni non sono irrogati quando la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza”.

A corredo di quanto sopra descritto, sono disponibili la risposta del Sottosegretario Zanetti e il testo integrale del resoconto di seduta.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN