Le polizze di Responsabilità civile professionale sono da molti anni orientate verso la formula claims made ovvero “A richiesta fatta”. Questo particolare regime di polizza risulta atipico rispetto ai canoni tradizionali perché estende il periodo di copertura della polizza agli anni precedenti la stipula del contratto. Quali sono i suoi vantaggi?
Il momento fondamentale non risulta più essere l’accadimento del sinistro ma la denuncia dello stesso, denuncia che deve avvenire nel periodo di validità del contratto.
Ricordiamo che normalmente un sinistro, per poter essere risarcito dalla compagnia assicurativa, deve verificarsi nel periodo di vigenza della polizza. Con la formula claims made, invece, può verificarsi anche antecedentemente.
La durata di questo periodo definisce la cosiddetta retroattività della polizza, che può essere limitata ad alcuni anni come illimitata.
Sul piano giuridico la clausola claims made deroga alla nozione di sinistro dettata dall’art. 1917 co. 1 c.c., che lo identifica con il fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione e non con la richiesta da parte del danneggiato.
Possiamo quindi considerare questa clausola lecita e legittima?
Sì, secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 15 Marzo 2005 n. 5624), in quanto, pur andando a modificare la struttura del contratto rendendolo così atipico, è funzionale alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (art. 1322 c.c.).
Ma quali sono i vantaggi per gli assicurati e le compagnie assicurative?
Il modello loss occurance (insorgenza del danno), circoscrivendo l’assunzione del rischio solo al periodo di vigenza della polizza, portava le compagnie a dover far fronte anche a richieste risarcitorie che venivano presentate molti anni dopo la cessazione del contratto.
Le compagnie si trovavano così a monitorare un arco temporale molto lungo, cosa che rendeva difficoltosa la quotazione dei rischi e comportava un aggravio del costo della polizza.
Invece nel modello claims made, il rischio viene delimitato agli anni antecedenti e questo permette di stabilire una tariffa più corretta e un costo minore della copertura.
L’assicurato, dal canto suo, può beneficiare di numerosi vantaggi.
Innanzitutto, per la gestione del sinistro, si rivolgerà esclusivamente alla compagnia con la quale risulta assicurato al momento della ricezione della richiesta di risarcimento, senza doversi quindi rivolgere alla compagnia (se diversa da quella attuale) con la quale risultava assicurato al momento dell’illecito.
L’assicurato ridurrà anche il rischio di non capienza del massimale, soprattutto se il contratto risale a molti anni addietro.
Il vantaggio principale risulta però quello di poter godere di una copertura retroattiva potenzialmente illimitata con un costo delle polizza inferiore, a patto che questa venga rinnovata ad ogni scadenza annuale.
Ricordiamo infatti che il presupposto fondamentale della claims made è che la denuncia del sinistro alla compagnia deve avvenire nel periodo di validità del contratto.
Alberto Vendrame – Centro Studi CGN