Controlli formali 36 ter vale la data di ricevimento

Immagina di guardare la tua cassetta della posta e trovare una “sorpresina”: una lettera dell’Agenzia delle Entrate! Già di per sé, il fatto non è molto piacevole. Se poi, leggendone il contenuto, scopri che sei invitato ad esibire la documentazione richiesta entro 30 giorni dal 29 aprile 2013, ci rimani veramente di stucco! Dopo i primi secondi di smarrimento, ti rendi conto che non può essere. Deve esserci per forza un errore. Ed in effetti lo è. Ad alcuni contribuenti è successo veramente!

Sì perché, sembra proprio che in questi giorni, per un mero errore materiale, i contribuenti soggetti al controllo formale ai sensi dell’art. 36 ter abbiano ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione che li invita ad esibire i documenti “scaricati” in dichiarazione dei redditi Unico 2012 PF, con la data del 29 aprile 2013.

E così, l’Agenzia delle Entrate con un comunicato pubblicato sul sito venerdì 13 giugno 2014 ha reso noto che in caso di controllo formale della dichiarazione dei redditi, i 30 giorni per presentare i documenti partono dalla data in cui arriva la comunicazione.

Nel comunicato, precisa l’Agenzia delle Entrate, si invita a non tenere conto di questa data e a considerare invece la data in cui i contribuenti hanno effettivamente ricevuto la comunicazione ai fini del calcolo del termine di 30 giorni.

Viene precisato inoltre che il termine entro il quale presentare la documentazione è ordinatorio, legato alla calendarizzazione delle attività degli uffici e, quindi, non ha valore perentorio.

Ricordiamo che il controllo formale ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973 consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente.

In caso di differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati dal contribuente, l’Agenzia invita il contribuente a fornire chiarimenti o a trasmettere la documentazione.

Se la documentazione fornita dal contribuente non è sufficiente a provare la correttezza dei dati dichiarati o il contribuente non risponde all’invito, l’ufficio invia una comunicazione con l’esito del controllo formale e la richiesta delle somme dovute dal contribuente.

Il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità può concordare con il contenuto oppure ritenere che sia errata.

Nel primo caso può regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del fisco effettuando il pagamento dell’imposta dovuta, con la sanzione ridotta e gli interessi.

Nel secondo caso, qualora il contribuente non riconosca la validità della comunicazione può segnalare all’Agenzia delle Entrate che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera errata dall’ufficio.

A questo punto, se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceverà il nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e potrà usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento delle somme dovute entro i 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso infruttuosamente questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione intera del 30%.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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