IMU non versata? Ecco come rimediare

Se sei tra quelli che non hanno pagato l’IMU o hai commesso qualche errore in fase di calcolo, puoi ancora mettere una pezza e rimediare. Scopriamo come.

Ricordiamo che è soggetto al pagamento dell’IMU chiunque detenga un diritto reale su un immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi). L’imposta grava sui terreni, sui fabbricati, sulle aree edificabili e sulle pertinenze, a prescindere dall’utilizzo.

Sono tenuti al versamento dell’IMU i proprietari di prima casa solo se di lusso e di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9) e i proprietari di seconde case, di negozi e di capannoni.

Il versamento dell’imposta per l’anno 2014 deve essere effettuato in due rate di cui la prima a titolo di acconto entro il 16 giugno 2014 e la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta con conguaglio se sono state variate le aliquote.

Coloro che entro il 16 giugno 2014 hanno omesso in tutto o in parte il versamento dell’IMU possono rimediare versando l’imposta con l’istituto del ravvedimento operoso a condizione però, che la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Chi sana entro il 14° giorno successivo alla scadenza può applicare il ravvedimento sprint. In questo caso sarà possibile regolarizzare il pagamento dell’imposta, con gli interessi calcolati al tasso legale dell’ 1% annuo dal primo giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e applicando la sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Chi sana tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza può avvalersi del ravvedimento breve. Con il ravvedimento breve è possibile sanare l’omesso versamento con una sanzione del 3% oltre agli interessi legali pari all’1% annuo.

Chi paga oltre il 30° giorno dalla scadenza può avvalersi invece del ravvedimento lungo. In questo caso la sanzione applicata sarà del 3,75% oltre agli interessi legali pari all’1% annuo.

Tutto questo se nel frattempo non è arrivata una contestazione o una qualsiasi altra attività di accertamento fiscale da parte degli uffici preposti al controllo o riscossione. In tal caso, la sanzione vola al 30% oltre ai relativi interessi dovuti fino alla data della notifica dell’atto.

Come compilare il modello F24

Nel modello di pagamento unificato F24 non occorre indicare separatamente gli importi di sanzioni e interessi, bensì sommarli all’importo dovuto, in corrispondenza di ciascun codice tributo, barrando l’apposita casella “ravv.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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