Preliminarmente deve essere effettuata una distinzione tra l’accertamento sintetico e il redditometro. Il redditometro, infatti, è uno degli strumenti utilizzati nel corso dell’accertamento sintetico.
Nell’accertamento sintetico la rettifica del reddito complessivo della persona fisica viene effettuata sulla base di elementi certi. Tali elementi sono rappresentati dalle spese effettuate dal contribuente, che l’Agenzia presume siano state sostenute con i reddti percepiti nello stesso anno.
In pratica tutto ciò che è stato speso nel periodo d’imposta si presume sostenuto con redditi posseduti nel periodo medesimo. Il contribuente potrà però dimostrare che le spese sono state sostenute utilizzando, quali fonti, redditi di altri periodi di imposta, redditi esenti, o assoggettati a ritenuta alla fonte, ovvero legittimamente non dichiarati.
L’accertamento sintetico basato sul redditometro, fino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, era fondato sulla disponibilità di determinati elementi, cioè il possesso di immobili, imbarcazioni, autovetture di grossa cilindrata, colf, etc. individuati dal decreto ministeriale del 1992. Tale circostanza richiedeva che la non congruità, affinché potesse scattare l’accertamento sintetico, dovesse verificarsi per almeno due periodi d’imposta. In sostanza il possesso dei predetti beni non poteva essere occasionale e il periodo di monitoraggio doveva essere necessariamente più esteso.
Ora, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, il quadro di riferimento è cambiato completamente. L’accertamento sintetico rimane sempre fondato, in generale, su una presunzione legale relativa. L’onere di fornire la prova contraria è a carico del contribuente, ma viene previsto un principio generale di assoluto rilievo.
Le diverse tipologie di accertamento sintetico
Alla luce delle novità previste dalla Manovra correttiva è necessario distinguere l’accertamento sintetico puro (art, 38, comma 4) rispetto all’accertamento sintetico fondato sul redditometro. (art. 38, comma 5).
Nel primo caso l’accertamento è completamente scollegato dagli indici statistici e dai parametri fissati dalla legge. Invece per l’accertamento effettuato con il redditometro la ricostruzione presuntiva appare fondata sugli elementi che risultano dal provvedimento normativo. In ogni caso (si tratta di un elemento comune) la ricostruzione del reddito sarà effettuata sinteticamente in relazione all’ammontare delle spese (di qualsiasi specie) sostenute dal contribuente.
Alla base del nuovo accertato sintetico è stato posto un concetto molto semplice: il reddito può essere accertato dal Fisco allorquando viene speso.
Nei prossimi giorni sarà approvato e reso noto un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, facendo leva su un metodo di tipo statistico/matematico, e individuando appositi indicatori, consentirà agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di accertare il reddito sinteticamente (cfr comma 5).
Il Fisco, attingendo ai propri archivi, viene a conoscenza di spese sostenute dal contribuente di importo particolarmente elevato, potrà procedere all’accertamento sintetico del reddito effettuando la semplice sommatoria delle predette spese. In questo caso l’elevato importo viene ritenuto in sé una rappresentazione attendibile del reddito.
Nuovi indici di ricchezza da considerare nella ricostruzione nella ricostruzione sintetica del reddito (l’elenco è a titolo esemplificativo):
- pagamento di consistenti rate di mutuo;
- pagamento di canoni leasing soprattutto relativi a immobili di pregio;
- pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
- ingenti spese sostenute per la ristrutturazione di immobili;
- spese sostenute per l’acquisto di arredi di lusso dell’abitazione;
- pagamento di quote di iscrizione (o mensili) in circoli esclusivi;
- pagamento di rette particolarmente elevate per la frequenza dei figli presso scuole private;
- assidua frequentazione di case da gioco;
- partecipazione ad aste;
- frequenti viaggi e crociere;
- acquisto di beni di particolare valore, quali quadri, sculture, gioielli;
- hobby particolarmente costosi quali, ad esempio, la partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare motociclistiche, gare di motonautica, etc
Per comprendere compiutamente il funzionamento del nuovo redditometro sarà necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto a cura del ministero dell’Economia e delle finanze che sostituirà il decreto ministeriale del 1992. Per il momento, nelle more dell’emanazione del provvedimento di attuazione sarà possibile solo effettuare delle considerazioni di tipo generale.
Autore: Nicola Forte per Centro Studi CGN.