Sono tanti i casi in cui il contribuente può presentare richiesta di rimborso dell’imposta municipale propria. Li riepiloghiamo per voi in questo articolo.
IMU: novità 2014
Prima di capire quando si può chiedere il rimborso dell’IMU, ricordiamo in primo luogo quando si paga l’imposta. Dal 1 gennaio 2014 infatti è entrata in vigore la nuova imposta sulla casa, la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da Tasi (tassa sui servizi indivisibili comunali), Tari (tassa rifiuti) e IMU.
Proprio l’IMU da quest’anno subisce una serie di novità:
- esenzione sull’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- esenzione su immobili assimilati dai Comuni ad abitazione principale come:
- immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che fissano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che la stessa non risulti locata;
- immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non risulti locato;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
IMU: ripartizione quota tra Comune e Stato
Sempre per il 2014, l’IMU deve essere versata interamente al Comune dove si trova ubicato l’immobile. È riservato allo Stato solo il gettito dell’imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
- per gli immobili classificati nel gruppo catastale D:
- la quota di imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato
- la differenza con l’aliquota deliberata dal Comune spetta sempre allo stesso Comune
- per gli immobili diversi da quelli in categoria D:
- l’intero ammontare dell’imposta dovuta deve essere versato al Comune.
Scadenze IMU
Si ricorda per completezza di informazioni, che il versamento IMU ha come scadenze:
- 16 giugno
- 16 dicembre.
Rimborso IMU: quando e come si può chiedere
In linea generale, la legge n. 296 del 2006 ha previsto che, per il versamento dell’imposta non dovuta, si può chiedere il rimborso entro 5 anni che decorrono:
- dal giorno del versamento (16 giugno o 16 dicembre)
- dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune deve effettuare il rimborso, comprensivo di interessi, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Il rimborso IMU si può chiedere in caso di:
- versamento allo Stato di un importo non dovuto: in questo caso il contribuente può presentare un’unica istanza di rimborso al Comune. Spetta poi al Comune verificare la veridicità e la fondatezza dell’istanza. Ad integrazione della richiesta di rimborso, il contribuente può avanzarne un’altra, nella quale preciserà che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente versata a giugno allo Stato;
- versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune: il contribuente può presentare l’istanza di rimborso al Comune che, insieme allo Stato, farà le opportune verifiche;
- versamento IMU a un Comune diverso da quello a cui le somme dovevano essere versate: il contribuente deve informare il Comune, che attiva le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella sua comunicazione il contribuente deve indicare la data nella quale ha effettuato il versamento, insieme all’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, nonché il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto per errore il versamento;
- versamento di un importo maggiore di quello dovuto: la richiesta di rimborso deve essere inoltrata al Comune che provvederà alla restituzione per la quota di propria spettanza di tali somme. Per la quota di imposta riversata allo Stato, il Comune informa il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché quello degli Interni, sull’importo totale dovuto, sulla quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché sull’eventuale quota a carico dell’Erario, che effettua il rimborso;
- versamento allo Stato della quota spettante al Comune: il contribuente effettua la comunicazione al Comune che procede alla verifica, di concerto con lo Stato. Spetta al Comune dare notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno, il quale effettua le conseguenti verifiche;
- versamento al Comune della quota spettante allo Stato: il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione con la quale lo informa dell’erroneo versamento. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del pagamento, gli importi versati e i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento. Il Comune, dopo l’istruttoria, determina l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all’Erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il Comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al ministero dell’Economia e delle Finanze e a quello dell’Interno, al fine delle successive regolazioni;
- versamento allo Stato dell’IMU spettante al Comune e successivo versamento anche nei confronti dell’ente locale: il contribuente dovrà presentare al Comune un’istanza di rimborso dell’importo erroneamente pagato. A conclusione dell’istruttoria, il Comune provvede alla restituzione della quota di propria spettanza, e segnala al ministero dell’Economia e delle Finanze e a quello dell’Interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico e l’eventuale quota a carico dell’Erario che provvederà a effettuare il rimborso ai sensi dell’articolo 68 del D.M. Mef del 29 maggio 2007;
- versamento con erronea indicazione del codice tributo: l’Agenzia delle Entrate non potrà correggere i codici tributo perché l’imposta ha natura comunale. Il contribuente presenterà un’istanza al Comune in cui evidenzierà una diversa ripartizione dell’imposta tra Stato e Comune. Comune e Stato dovranno effettuare le relative verifiche.
Erronea indicazione codice catastale
Tali indicazioni sono state date dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 2012, secondo cui, se l’intermediario (banca o posta) presso il quale è presentato il modello F24, riporta in maniera errata il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile, si chiede l’annullamento del modello F24 e se ne invia uno nuovo con i dati correnti. Il contribuente in tal caso deve informare il Comune interessato dell’avvenuta operazione.
Alessandra Caparello