Telefonini con viva voce, computer, fax e modem possono godere della riduzione dal 22% al 4% dell’IVA applicabile sul prezzo finale. Di seguito riepiloghiamo i casi agevolabili e la documentazione che deve ricevere il fornitore dei beni per applicare la riduzione dell’IVA.
È stato il decreto ministeriale delle Finanze del 14.3.1998 a stabilire le modalità di applicazione dell’aliquota IVA del 4% ai sussidi tecnici e informatici usati da soggetti portatori di handicap.
Lo scopo, contenuto nell’art. 2 c.9 della L. 669-1996 convertita in L. 30-1997, è quello di facilitare l’autosufficienza e l’integrazione di persone fisicamente svantaggiate.
I soggetti presi in considerazione dal D.M. citato per l’agevolazione sono i portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 5.2.1992 n. 104.
Come riportato anche nell’apposita guida fiscale pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su:
- tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche;
- di comune reperibilità;
- appositamente fabbricati.
I sussidi, che dovranno essere utilizzati dalle persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, dovranno essere finalizzati ad assistere la riabilitazione o a facilitare:
- la comunicazione interpersonale;
- la scrittura o la grafica;
- il controllo dell’ambiente;
- l’accesso all’informazione e alla cultura.
L’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% rispetto a quella ordinaria del 22% comporta una considerevole riduzione del prezzo finale del bene.
Supponendo che il computer acquistato dal soggetto diversamente abile abbia un prezzo di vendita al pubblico di € 500,00, il commerciante procederà a rideterminarlo nel modo seguente:
€ 500/1,22 = € 409,84 * 1,04 = 426,23.
La richiesta dell’applicazione dell’aliquota agevolata dovrà essere comprovata da:
- certificato dell’USL competente attestante l’invalidità funzionale permanente (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio);
- la prescrizione autorizzativa del medico specialista della ASL di appartenenza da cui risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico / informatico.
Secondo le prescrizioni fornite nel D.M. Finanze citato, la documentazione sopra menzionata dovrà essere prodotta:
- al fornitore del bene, prima della cessione;
- all’Ufficio doganale, al momento della presentazione della dichiarazione d’importazione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo