Entro il prossimo 31 luglio scade il termine per chiedere l’esenzione del pagamento del canone RAI per beneficiarne a partire dal secondo semestre. Chi può chiedere l’esenzione? E a quali condizioni?
La legge 248/2007 (Finanziaria 2008) prevede infatti alcune ipotesi di esenzione dal pagamento del canone RAI.
Possono chiedere l’esenzione coloro che hanno compiuto 75 anni alla data del 31 luglio 2014 o che stanno per compierli, coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro (ovvero 516,46 euro per tredici mensilità) e coloro che non convivono con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio.
Qual è il reddito che rileva ai fini dell’agevolazione?
Il reddito rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente, dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta (interessi sui depositi, BOT, CCT e altri), delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
E quali redditi non rilevano?
Non rilevano ai fini del calcolo i redditi esenti da Irpef come ad esempio le pensioni di guerra, le rendite INAIL, le pensioni erogate agli invalidi civili; il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni e gli altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Cosa fare per richiedere l’esenzione?
Dopo aver verificato l’esistenza dei presupposti richiesti per l’esenzione è necessario compilare e inviare una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un valido documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
La richiesta di esenzione dal pagamento del canone RAI può essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, o consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile; per coloro che intendono beneficiarne a partire dal secondo semestre dell’anno la scadenza per la presentazione è il 31 luglio prossimo.
Se negli anni successivi, le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione.
Se si perde il possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione del pagamento del canone RAI è necessario invece versare il canone spontaneamente.
I soggetti che possiedono i requisiti possono chiedere il rimborso di quanto versato e non dovuto negli anni precedenti. In tal caso è sufficiente inviare l’apposita istanza di rimborso scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN