Nelle ultime settimane, i ragionieri iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri hanno ricevuto la comunicazione che li invita a comunicare i dati del reddito professionale e del volume d’affari ai fini IVA prodotti nell’anno 2013.
La scadenza fissata per comunicare i dati reddituali alla Cassa è quella del 31 luglio 2014. Entro questa data infatti, i soggetti interessati dovranno procedere alla compilazione del modello A/19 collegandosi al sito internet della Cassa nella sezione “Disposizioni e dichiarazioni redditi/Dati reddito”.
La comunicazione della Cassa ricorda anche le sanzioni in caso di omessa o ritardata comunicazione. In particolare:
- sanzione di 40 euro se la comunicazione viene inviata oltre il 61° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- sanzione di 100 euro se la comunicazione viene inviata oltre il 90° giorno ed entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza;
- sanzione di 300 euro se la comunicazione viene inviata oltre il 31 dicembre dell’anno di scadenza oppure non viene affatto inviata.
Il 22 luglio scorso però la Cassa Previdenza ha reso noto con un comunicato che la comunicazione del reddito professionale e del volume d’affari ai fini IVA prodotti nell’anno 2013, la cui scadenza naturale è fissata per il 31 luglio prossimo, non sarà comunque sanzionata se avverrà entro il 30 settembre 2014.
Chi invierà i dati entro il 30 settembre dovrà però versare la rata del 15 settembre sulla base dei dati dichiarati l’anno precedente (redditi 2012) e versare (o recuperare in caso di credito) le eventuali differenze con la rata di dicembre.
Per coloro che riusciranno a inviare i dati reddituali entro il termine del 31 luglio, sarà possibile per la Cassa determinare con esattezza l’importo dovuto il 15 settembre.
In occasione dell’invio dei dati reddituali, la Cassa di Previdenza dei Ragionieri invita i propri iscritti a verificare il proprio estratto conto contributivo per le annualità pregresse e comunicare gli eventuali dati reddituali degli anni precedenti mancanti utilizzando il modello “Comunicazione dei dati reddituali di anni precedenti” che si trova nella sezione “Modulistica/Dati Reddito”.
Il modello potrà essere inviato per posta ordinaria, per fax o per email, ai recapiti indicati nella sezione “informazioni utili” del sito internet della Cassa Previdenza.
Chi è obbligato a inviare la comunicazione?
Sono obbligatoriamente tenuti a inviare la comunicazione gli iscritti alla Cassa, anche i pensionati che proseguono l’esercizio della professione e gli iscritti all’Ordine territoriale che avevano esercitato la facoltà di non iscrizione all’associazione.
Sono invece esclusi dall’obbligo di invio della comunicazione soltanto gli iscritti all’Ordine territoriale che non esercitano la libera professione o che, pur esercitandola, hanno optato per l’iscrizione ad altra cassa professionale.
Anche coloro che hanno iniziato l’attività professionale successivamente alla data del 31 dicembre 2013 non sono tenuti a inviare la comunicazione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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