I redditi conseguiti da una persona fisica devono essere tassati se rientrano in una delle categorie elencate nel comma 1 dell’art. 6 del DPR 917-1986, ovvero i redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi. È l’art. 6 comma 2 del TUIR che detta il criterio in base al quale la somma riscossa dovrà essere soggetta a tassazione. In questo articolo approfondiamo la questione.
Il comma 2 dello stesso art. 6 tratta i casi in cui sono riscossi proventi, indennità o risarcimenti (anche assicurativi) in sostituzione di redditi.
In questi casi le somme riscosse, eventualmente anche per effetto di cessione dei relativi crediti, saranno assimilate ai redditi della stessa categoria (del comma 1) di quelli sostituiti o andati perduti.
Fanno eccezione le somme incassate in sostituzione di redditi in dipendenza di casi d’invalidità permanente o di decesso, che restano pertanto escluse da tassazione.
Anche gli interessi moratori o per eventuale dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quella da cui derivano i crediti che li hanno originati.
In buona sostanza, si tratta di somme riscosse per sopperire a mancati guadagni (si pensi ad esempio a un imprenditore che a causa di un incidente non possa occuparsi dell’azienda per diverso tempo).
Quanto sopra riguarda i casi di “lucro cessante” ovvero somme che sostituiscono mancati guadagni – redditi, sia presenti che futuri, di chi li percepisce.
Ipotesi diversa è invece quella del cosiddetto risarcimento per “danno emergente”.
In questi casi le somme sono incassate per reintegrare il patrimonio per la perdita subita, per cui non rientrando nelle ipotesi precedenti di mancato guadagno (lucro cessante), non sono tassate se riscosse da una persona fisica.
Si tratta di un risarcimento per un danno materiale subito (per esempio la somma incassata per la riparazione di un’auto che ha subito un incidente).
È ovvio che nella realtà i casi concreti che possono presentarsi sono svariati, per cui in generale nulla può dirsi circa la tassazione di una somma riscossa a titolo di risarcimento; bisognerà esaminare la singola situazione per concludere se essa può inquadrarsi in una ipotesi di “lucro cessante” (soggetta a tassazione IRPEF) oppure “danno emergente” (esclusa da tassazione IRPEF).
Considerato che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice vengono attribuiti ai soci per trasparenza, l’art. 6 che fa parte del Titolo in cui si tratta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche li prende in considerazione.
Infatti al comma 3, si stabilisce che essi, da qualsiasi fonte provengano e qualunque sia l’oggetto sociale, costituiscono redditi d’impresa e quindi sono determinati secondo le norme relative.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo