Quali sono le differenze tra imprenditore agricolo e coltivatore diretto? Quali sono le agevolazioni fiscali previste? E quali sono le nuove imposte di registro dal primo gennaio 2014 per il trasferimento di terreni agricoli? Ecco la risposta.
Secondo l’art. 2082 del Codice Civile, è definito imprenditore agricolo “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Le figure professionali rilevanti che operano in agricoltura sono sostanzialmente tre e cioè:
- il coltivatore diretto (CD);
- l’imprenditore agricolo professionale (IAP);
- le società agricole.
Il coltivatore diretto
È definito coltivatore diretto “il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l’allevamento del bestiame”.
Egli quindi si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L. 9/63) e deve esercitare l’attività per un periodo non inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63) facendo fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda (art. 2 L. 9/63).
L’attività deve essere svolta in modo abituale e prevalente per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell’ art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità sussiste quando l’attività è svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisce la sua maggior fonte di reddito.
L’imprenditore agricolo professionale
È invece definito imprenditore agricolo professionale (IAP) “chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.) direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro”.
Le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.) e:
- nel caso di società di persone, almeno un socio (l’accomandatario per le s.a.s.) sia in possesso della qualifica di IAP;
- per le cooperative lo sia almeno un amministratore che sia anche socio;
- per le società di capitali, almeno un amministratore.
L’INPS, con Circolare n. 85 del 24 maggio 2004, ha precisato che la figura dell’imprenditore agricolo professionale sostituisce a tutti gli effetti quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
Dal reddito di lavoro sono esclusi i redditi di pensione, le indennità conseguenti l’assunzione di cariche pubbliche e i compensi percepiti da associazioni/enti, esclusi quelli operanti nel settore agricolo.
Se l’imprenditore opera in zone svantaggiate le percentuali di reddito di cui sopra (50%) sono ridotte al 25%.
Il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola e il reddito conseguito devono essere prevalenti rispetto ad altre attività esercitate.
L’accertamento dei requisiti compete alle Regioni, fermo restando per l’INPS la possibilità di procedere alle verifiche necessarie, ai fini previdenziali.
Gli IAP iscritti alla specifica gestione previdenziale usufruiscono delle stesse agevolazioni previste per i coltivatori diretti (art.1 c.4 D.Lgs 99/2004).
Le società agricole
Sono agricole le società nelle quali l’oggetto sociale contiene l’esclusivo esercizio di attività agricola e nelle quali la ragione/denominazione sociale includono l’indicazione di “Società agricola”. Sono considerate agricole anche le società di persone e le Srl che svolgono attività connesse sui prodotti ceduti dagli imprenditori agricoli soci.
Agevolazioni fiscali riservate allo IAP non iscritto a gestione previdenziale
Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore alcune modifiche alle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul trasferimento di immobili (art. 10 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 26 del D.L. 104/2013 e dall’art. 1, c. 608 e 609, della Legge 147/2013).
Ad oggi il trasferimento di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è soggetto all’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 12% (con un minimo di 1.000 euro), oltre alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Sempre dal 1° gennaio 2014 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili. Di conseguenza sono state abrogate tutte le altre agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli.
Fa eccezione l’agevolazione fiscale per l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, la cosiddetta agevolazione per la piccola proprietà contadina (PPC), che consente di pagare soltanto l’imposta catastale dell’1%, oltre alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna (art. 2, c. 4-bis, del D.L. 194/2009).
Rita Martin – Centro Studi CGN