IVA agevolata, deduzioni e detrazioni d’imposta. Ecco come si possono alleggerire le spese, quotidiane e non, necessarie per le persone disabili.
Le numerose agevolazioni fiscali riservate ai soggetti disabili e in alcuni casi, anche ai familiari dei quali sono fiscalmente a carico, sono previste per l’acquisto sia di beni sia di servizi.
Fra le spese più frequenti, scopriamo che alcune godono dell’IVA ridotta, anche se il soggetto è un “semplice” contribuente. Nei casi in cui è prevista, l’applicazione dell’IVA al 4%, rispetto all’aliquota ordinaria del 22%, comporta una significativa riduzione sul prezzo finale del bene.
Invece, ai fini dell’IRPEF:
- le maggiori detrazioni previste per figli a carico
- le specifiche deduzioni dal reddito
- le particolari detrazioni del 19% dall’imposta
portano un beneficio in termini di minori imposte da pagare, che può variare da soggetto a soggetto.
Nel dicembre del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida fiscale che contiene principalmente:
- un’esauriente elencazione delle possibilità esistenti;
- una tabella riassuntiva che indica, per ciascuna agevolazione, il tipo di soggetto che può usufruirne (non necessariamente disabile).
In particolare, l’applicazione dell’IVA al 4% in favore del disabile o del familiare di cui è fiscalmente a carico, è possibile nei casi di:
- acquisto di un’autovettura (o altro veicolo specificato) almeno ogni quattro anni, di cilindrata fino a 2.000 c.c. o 2.800 c.c., a seconda che il motore sia a benzina oppure diesel;
- contratto di leasing stipulato per l’autovettura o altro veicolo specificato (purché esso preveda il riscatto finale del bene);
- acquisto di strumenti e accessori e prestazioni per l’adattamento di veicoli già posseduti dal disabile, di qualsiasi cilindrata;
- acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione e sollevamento della persona;
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti usati quotidianamente (quali pannoloni per incontinenti, traverse, letti – materassi e cuscini antidecubito) nonché apparecchi di ortopedia, protesi dentaria ed oculistica, per facilitare l’udito, per compensare una deficienza o infermità. Questi prodotti godono dell’IVA agevolata non solo per i disabili, ma per qualsiasi contribuente.
Per quanto riguarda l’IVA agevolata al 4% per i sussidi tecnici ed informatici, si può fare riferimento ad un precedente articolo sul tema.
Ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta è previsto:
- un importo maggiorato per i figli disabili;
- il riconoscimento delle spese fino a € 2.100 e nei limiti reddituali di € 40.000 per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza negli atti di vita quotidiana;
- il riconoscimento, ma solo ai non vedenti, della spesa forfettaria di € 516,46 per il mantenimento del cane-guida;
e fra le spese riconosciute senza considerare la franchigia di € 129,11:
- l’acquisto di un solo veicolo ogni quattro anni e nei limiti d’importo di € 18.075,99;
- il trasporto in ambulanza;
- l’acquisto di arti artificiali e poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
- la costruzione di rampe, ma in alternativa o per la parte eccedente rispetto all’agevolazione richiesta per ristrutturazione edilizia;
- l’adattamento dell’ascensore per contenere la carrozzella;
- i servizi di interpretariato per le persone sorde;
- l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici per facilitare l’autosufficienza;
- il riconoscimento, ma solo ai non vedenti, della spesa per l’acquisto del cane guida.
Inoltre, è possibile indicare fra gli oneri deducibili della dichiarazione dei redditi:
- le spese mediche generiche e di assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa necessarie nei casi di grave e permanente invalidità, anche se sostenute nell’interesse di un familiare disabile fiscalmente non a carico). Dette spese sono riconosciute, purché evidenziate, anche nel caso di accoglienza del disabile in un istituto.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo