Come dedurre in Unico i contributi previdenziali

Sono deducibili dal reddito, senza alcun limite, i contributi previdenziali e assistenziali versati nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico.

Sono considerati deducibili:

  • i contributi facoltativi alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea, prosecuzione volontaria);
  • i contributi previdenziali versati alle rispettive casse di appartenenza da lavoratori autonomi (Cassa forense, Cassa geometri, Inarcassa, ENPAVI, ENPAM, ecc.). Per questa tipologia di contributi sono deducibili ai fini fiscali il contributo previdenziale soggettivo e il contributo di maternità.  Non è deducibile il contributo integrativo in quanto non risulta effettivamente a carico del professionista (esercizio di rivalsa). Secondo il Parere dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2006 l’indeducibilità del contributo integrativo è valida anche nell’ipotesi in cui, pur avendo maturato il diritto di rivalsa, il soggetto non lo esercita;
  • i contributi dovuti dai lavoratori autonomi occasionali (con compensi superiori a 5.000 euro-gestione separata INPS) per la sola quota a carico del contribuente (1/3);
  • i contributi versati dagli Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (gestione separata INPS) per la sola quota a carico del contribuente (45%);
  • i contributi versati:
    • al fondo casalinghe;
    • all’INAIL per la tutela degli infortuni domestici (assicurazione casalinghe) – Circolare Ministeriale 48/2002;
    • a titolo di contributi agricoli (ex Scau) ad esclusione della parte che si riferisce ai lavoratori dipendenti –  Circolare Ministeriale 137/1997;
    • relativi all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall’imprenditore agricolo per la propria posizione – Circolare Ministeriale 15/2005 p.9;
    • versati obbligatoriamente dai sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari e all’ONAOSI – Circolare Ministeriale 17/2006.

Non possono essere considerati contributi previdenziali obbligatori o facoltativi, e quindi non possono essere dedotti, gli importi versati all’INPS per l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e per la regolarizzazione di periodi pregressi – Circolare Ministeriale 24/2004 p.7.

Qualora i contributi siano stati versati per conto di altro soggetto, sono deducibili solo per il soggetto  per conto del quale sono stati versati, se esiste il diritto di rivalsa.

Per quanto concerne i contributi agricoli unificati versati dall’agricoltore, è necessario distinguere tra:

  • quelli riferiti alla propria posizione previdenziale, che sono deducibili come i premi versati all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni (Circolare 15/E/2005);
  • quelli versati per i dipendenti lavoratori agricoli, che invece sono indeducibili.

La Circolare 50/E/ 2002, punto 3.4, ha ammesso la deducibilità dei contributi agricoli unificati obbligatori versati a favore dei familiari coadiuvanti fiscalmente a carico.

I contributi agricoli versati dal titolare dell’impresa non sono deducibili dai collaboratori/soci in quanto per i contributi agricoli non esiste il diritto di rivalsa.

Il periodo aggiunto nel c. 2 dell’art.10 del TUIR consente la deduzione delle somme versate alle forme di previdenza per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile fiscalmente a carico. Tale previsione si applica in riferimento ai contributi indicati nella citata lettera e) del c. 1 del medesimo art.10 e, pertanto, sia ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge che a quelli facoltativamente versati alla forma pensionistica di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Pertanto, la deduzione compete anche in relazione ai contributi agricoli unificati obbligatori versati per i familiari fiscalmente a carico (Circolare 50/2002).

Rita Martin – Centro Studi CGN