L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23 del 24 luglio 2014, ha fornito importanti chiarimenti circa le modalità di applicazione dell’IVA nel settore dell’editoria, alla luce delle novità introdotte dal DL n. 63/2013 (convertito dalla Legge n. 90/2013).
Come é noto, gli operatori dell’editoria applicano il cosiddetto “regime IVA monofase”: tale regime, ai sensi dell’art. 74, co. 1, lett. c) del DPR 633/72, é caratterizzato dalla corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore) in relazione al numero delle copie vendute o, in alternativa, adottando il metodo di “forfetizzazione della resa”.
La Circolare in commento ha chiarito l’ambito applicativo di alcuni aspetti del regime speciale, da sempre controversi.
Dal punto di vista dell’ambito soggettivo, la Circolare ricorda che il regime speciale é il regime naturale per il commercio di prodotti editoriali ed é applicato dagli editori, dove per “editore” si intende l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale. Tuttavia, in assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all’assolvimento dell’imposta “l’operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa”.
Sotto il profilo oggettivo, il particolare regime per l’editoria concerne i giornali quotidiani, i periodici, i cataloghi, i libri e i supporti integrativi. Per supporti integrativi si intendono “…i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi…”. La nuova disciplina IVA, modificando la definizione di supporto integrativo, limita l’applicazione del regime speciale alla sola cessione di supporti integrativi che presentano carattere di complementarità rispetto al prodotto editoriale cui sono abbinati, che sono venduti a un prezzo indistinto e non sono commercializzabili separatamente.
La Circolare chiarisce che il regime include anche i giornali quotidiani, i periodici e i libri ceduti unitamente a beni diversi dai “supporti integrativi” (di cui all’art. 74, co. 1, lett. c), con prezzo indistinto e in unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto congiuntamente al prodotto editoriale non superi il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione.
Il regime monofase non trova applicazione per:
- le cessioni di prodotti editoriali – sopra definiti – unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, laddove il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione;
- i prodotti editoriali oggetto di cessione intra-Ue e quelli esportati, in quanto operazioni non imponibili;
- le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali;
- le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali;
- prodotti editoriali elettronici ossia i prodotti diffusi per via telematica e oggetto di “commercio elettronico diretto”.
La Circolare, dopo essersi soffermata sui presupposti di applicazione del regime speciale, svolge alcune considerazioni in merito all’aliquota IVA applicabile ai prodotti editoriali, a prescindere dalla circostanza che la commercializzazione di tali prodotti sia riconducibile nell’ambito del regime speciale. Alle cessioni e importazioni dei prodotti editoriali é applicabile l’aliquota ridotta del 4%, ai sensi del n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72. Tale aliquota ridotta é consentita anche per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (es: CD rom), oltre che per le prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali.
Si applica invece l’aliquota ordinaria per la commercializzazione di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su CD rom o qualsiasi altro supporto fisico analogo e per tutti i prodotti editoriali elettronici, che vengono considerati ai fini IVA come prestazioni di servizi (ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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