In risposta ai numerosi quesiti pervenuti, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, con la circolare 29 luglio 2014 n. 2/DF, è intervenuta per fornire chiarimenti riguardo alla corretta applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille in materia di determinazione delle aliquote TASI da destinare obbligatoriamente al finanziamento di detrazioni d’imposta o altre misure.
I chiarimenti riguardano il vincolo da rispettare affinché l’applicazione della TASI in aggiunta all’IMU non generi un carico tributario superiore a quello che si sarebbe determinato con l’IMU, fissato al 31 dicembre 2013 al 10,6 per mille. Per il 2014, invece, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
La circolare precisa che la maggiorazione TASI in vigore solo per il 2014 non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. Ai fini dell’applicazione pratica della maggiorazione TASI, i Comuni devono dividere gli immobili in due gruppi:
- il primo è rappresentato dagli immobili soggetti anche all’IMU, con aliquota ordinaria massima del 10,6 per mille o altre aliquote minori;
- il secondo è costituito dalle abitazioni principali che pagano solo la TASI, con aliquota massima del 2,5 per mille.
Nell’ambito di questa distinzione, è possibile applicare lo 0,8 per mille interamente sui primi, ovvero sui secondi o, infine, dividerlo fra le due categorie.
Il MEF ricorda che le possibili manovre tariffarie che i Comuni possono deliberare incontrano due limiti:
- il primo consiste nella circostanza che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- le altre minori aliquote, in particolare, devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale (che è stata esclusa dall’IMU solo a partire dal 2014, a eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), nonché al 2 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale. Per quest’ultima tipologia di immobili, tuttavia, per effetto del comma 678 dell’articolo 1 della legge 147/2013, l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille, con la conseguenza che non potrà mai essere applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille (come già chiarito dal MEF con le Faq IMU-TASI). Il secondo limite attiene alla circostanza che l’aliquota TASI massima per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille.
Quale naturale conseguenza di tali limiti, il Comune può decidere di utilizzare l’intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra di essi.
Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:
1) se il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU + TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l’abitazione principale (A/1, A/8 E A/9), non potrà fissare un’aliquota TASI superiore al 2,5 per mille per le abitazioni principali (non di lusso);
2) se, invece, il Comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l’aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU + TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l’abitazione principale (di lusso).
Nell’altro caso, vale a dire quello in cui il Comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso Comune aumenti:
- dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU + TASI all’11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l’abitazione principale (di lusso);
- del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l’aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.
Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti.
Il rispetto dei due limiti incrementati, conclude la circolare, dovrà essere verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.
La circolare propone anche esempi di delibere non conformi al dettato legislativo, del seguente tenore:
In questo caso la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per ciascun limite, in quanto il secondo limite relativo alla TASI è stato elevato fino al 3,3 per mille e contestualmente, il primo limite (IMU + TASI) è stato elevato, seppure limitatamente alle abitazioni di lusso, dal 6 al 6,8 per mille.
In questo caso il Comune, per mantenere le aliquote entro i limiti prestabiliti, deve tener conto che il limite superiore IMU + TASI è fino a 10,9 per mille, e 6,3 per mille per le abitazioni di lusso, con super TASI di 0,3 per mille, posto che la maggiorazione deliberata per le abitazioni non di lusso è di 0,5 per mille.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN