L’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività di impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo.
È questo il contenuto del novellato comma 15-quinquies dell’articolo 35 del DPR n. 633/72 modificato dal comma 22 dell’articolo 23 del Decreto Legge n. 98 del 06 luglio 2011, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, (c.d. Manovra correttiva), in relazione alle partite Iva inattive. Si ricorda che il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria.
La norma consentirà di ridurre in maniera drastica il numero di partite Iva formalmente attive ma che non risultano operative perché dimenticate. La parte finale della norma consente di ricorrere avverso il provvedimento di cancellazione in commissione tributaria.
Secondo quanto afferma l’articolo 35 del DPR n. 633/72 il contribuente in caso di cessazione dell’attività deve entro 30 giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
La nuova norma introdotta al comma 23 dell’articolo 23 del medesimo decreto legge concede la possibilità di sanare la mancata presentazione della dichiarazione di cessata attività. Si prevede la possibilità di sanare la fattispecie mediante versamento, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto 98/2011 di un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6 primo periodo del D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Per sanare l’omessa dichiarazione di cessazione attività sarà sufficiente versare con F24 un importo pari ad euro 129 (ossia un quarto del minimo della sanzione prevista pari ad euro 516,46).
L’Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione Agenzia entrate n. 72/E dell’11 luglio 2011 – sanatoria mancata comunicazione di cessazione attività) ha colto immediatamente la possibilità concessa dal citato comma per istituire un codice tributo specifico da indicare nel modello “F24 versamenti con elementi identificativi” ai fini del pagamento della sanzione dovuta dai titolari di partita iva in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, così come specificato dal comma 3 dell’articolo 35 del DPR n. 633/72.
Il procedimento previsto dall’Agenzia delle entrate si presenta agevolato perché utilizzando il modello F24 con indicazione degli elementi identificativi il contribuente non deve procedere all’ulteriore onere di dare comunicazione di cessazione attività, in quanto gli elementi di quella comunicazione risultano presenti nel modello stesso.
Per fruire della sanatoria, come precisa l’articolo 23 del DL n. 98/2011, occorre versare quanto indicato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, di conseguenza entro il 4 ottobre 2011.
La sanatoria, mediante pagamento di un quarto della sanzione prevista, non sarà applicabile nel caso in cui il contribuente sia già venuto a conoscenza della contestazione della violazione effettuata.
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate detta le modalità operative istituendo il codice tributo da utilizzare nel codice 8110 denominato “sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’articolo 35, co. 3 del DPR 633/72 – Sanatoria di cui all’articolo 23, comma 23, DL n. 98/2011”.
In sede di compilazione del mod “F24 Versamenti con elementi identificativi” dovranno essere indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– Il campo tipo sarà valorizzato con la lettera “R”;
– Il campo “elementi identificativi” sarà valorizzato con l’indicazione del numero di partita Iva da cessare;
– Il campo codice sarà valorizzato con l’indicazione del codice tributo (8110);
– Il campo anno di riferimento sarà valorizzato con l’anno di cessazione dell’attività nel formato AAAA.
Va da sé che, coloro che non provvederanno ad effettuare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 4 ottobre 2011) il versamento con le modalità indicate nella Risoluzione dell’Agenzia entrate saranno soggetti alla sanzione ordinaria prevista dall’articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 471/97 che va da euro 516,46 ad euro 2.065,83.