Scaduti i termini per la presentazione del 730 e di Unico, ci si può accorgere di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione o di aver commesso degli errori: per esempio il contribuente può aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi, di scomputare ritenute, di indicare oneri detraibili o deducibili oppure può averli esposti in maniera non corretta. Tali errori possono essere corretti dal contribuente prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa, ma come si può regolarizzare la dichiarazione?
Come noto, essendo trascorsa la scadenza del 30 settembre per la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini, ad oggi è possibile presentare una dichiarazione integrativa, riproducendo in tutte le sue parti la dichiarazione originaria, secondo le stesse modalità previste per quest’ultima e su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto ovviamente è che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata. Si ricorda che è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, quindi entro il 29 dicembre 2014 (dichiarazione tardiva), fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Senza addentrarci su ulteriori aspetti di carattere normativo, in questo articolo ci preme fornire indicazioni esclusivamente operative e illustrare le conseguenze del ricalcolo delle imposte sotto il profilo economico per il contribuente. Per maggior chiarezza e semplicità nell’esposizione dell’argomento, inoltre, ci limiteremo a ragionare sulle imposte a saldo.
Concetto cardine da tenere ben presente è che, nel caso dei 730/2014, il sostituto di imposta ha ormai effettuato il conguaglio delle imposte e/o delle addizionali (o lo effettuerà entro il mese di dicembre). Nel modello Unico, oltre alla correzione dell’errore, dovranno pertanto essere correttamente indicati l’IRPEF e le relative addizionali, rilevabili dal prospetto di liquidazione delle imposte del dichiarante (e del coniuge, in caso di dichiarazione congiunta) nel 730-3 del modello 730/2014 originariamente presentato.
Di seguito i righi cui fare riferimento:
- l’IRPEF (rigo 91) a credito o a debito, va riportata nel rigo RN40, distinguendo l’importo trattenuto o rimborsato dal sostituto oppure l’importo del credito compensato con modello F24;
- le addizionali regionali e comunali (righi 92 e 93) a credito o a debito, vanno indicate rispettivamente nei righi RV6 e RV14, distinguendo l’importo trattenuto o rimborsato dal sostituto oppure l’importo del credito compensato con modello F24.
È necessario sottolineare il fatto che gli importi indicati nel prospetto di liquidazione delle imposte 730-3 del modello 730/2014 devono essere riportati in UnicoPF così come sono (quindi anche se sono errati), proprio perché tali importi sono già stati conguagliati dal sostituto d’imposta.
La compilazione dei righi sopra descritti comporta di conseguenza il ricalcolo dell’imposta e/o delle addizionali:
- se il ricalcolo determina imposte a debito, dovrà esserne effettuato il versamento a mezzo F24 con ravvedimento operoso;
- se il risultato è un credito, dovrà essere compilato il quadro RX, con la richiesta di rimborso o l’indicazione che il credito sarà utilizzato in compensazione e/o in detrazione.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN