A partire dal 2010 l’OIC ha sviluppato un progetto finalizzato all’aggiornamento dei principi contabili nazionali. Tra le modifiche più significative ci sono quelle relative al principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario. Vediamo di cosa si tratta.
L’aggiornamento rispondeva all’esigenza di tener conto degli ultimi sviluppi verificatisi in materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall’ultima revisione di detti principi nonché dell’evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile nazionale.
Conclusa la fase di aggiornamento e di analisi dei commenti, l’OIC ha pubblicato recentemente ed in via definitiva i nuovi principi contabili rivisitati.
Riepiloghiamo quindi le principali variazioni dell’OIC 10:
- anzitutto, in tema di bilancio di esercizio, l’OIC 10 raccomanda a tutte le tipologie societarie la presentazione nella nota integrativa del rendiconto finanziario eliminando la precedente previsione che garantiva un’esenzione per le imprese di minori dimensioni;
- viene quindi stabilito che per la redazione del rendiconto la risorsa presa a riferimento è rappresentata dalle disponibilità liquide: rispetto alla versione precedente è stata eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto in quanto considerata obsoleta. In aggiunta si precisa che tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa dovuti ad esigenze quotidiane o comunque di breve periodo;
- da un punto di vista contabile il principio stabilisce che gli interessi pagati e ricevuti siano collocati tra i flussi finanziari della gestione reddituale, che i dividendi ricevuti e pagati siano collocati, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell’attività di finanziamento e definisce una classificazione delle imposte nella gestione reddituale in modo distinto derivando le imposte sul reddito da operazioni che danno origine a flussi finanziari della gestione reddituale, dell’attività di investimento e di finanziamento;
- si è provveduto a riformulare le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento;
- è stato stabilito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari;
- sono state inserite alcune indicazioni inerenti il rendiconto finanziario consolidato;
- nell’ambito dei flussi dell’attività di finanziamento è stata introdotta la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito;
- in relazione ad operazioni di acquisizione di società e rami di azienda il relativo flusso finanziario è inserito distintamente nell’attività di investimento al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione;
- circa la classificazione dei flussi finanziari legati ai derivati di copertura è stato stabilito che tali flussi sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto.
Stefano Venturelli – Centro Studi CGN