Nella busta paga dei lavoratori dipendenti di aziende che non sono tutelate dalla cassa integrazione, ci sarà una nuova trattenuta destinata a finanziare l’erogazione di un assegno ordinario in caso di crisi aziendale. Si tratta del finanziamento del Fondo di solidarietà residuale presso l’Inps.
Fondo residuale di solidarietà
L’articolo 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche conosciuta come riforma del lavoro Fornero, ha istituito un nuovo Fondo di solidarietà residuale presso l’Inps. Scopo del Fondo è assicurare ai lavoratori dipendenti di imprese che operano in settori non coperti dalla cassa integrazione, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. A finanziare il Fondo sono gli stessi lavoratori, a cui viene trattenuta una parte dello stipendio lordo, insieme ai datori di lavoro.
Le imprese beneficiarie e quelle escluse
In primo luogo occorre chiarire quali sono le imprese che possono accedere alla garanzia del Fondo. La legge di riforma del lavoro dell’ex ministro Fornero parla espressamente di “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale”. In pratica sono le aziende non coperte dalla cassa integrazione, come le imprese commerciali da 15 fino a 50 dipendenti.
Sono escluse:
- aziende con meno di 15 dipendenti
- aziende tutelate dalla cassa integrazione guadagni
- imprese che contribuiscono a Fondi già esistenti.
Il contributo a favore del Fondo
Quando si verificano situazioni di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, le imprese interessate possono accedere alla garanzia del Fondo di solidarietà residuale, istituito dal Ministero del lavoro presso l’Inps.
Le prestazioni offerte dal Fondo sono finanziate con dei contributi specifici che sono:
- contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti: due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore
- contributo addizionale a carico del solo datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni prese nella misura del 3% per le imprese che hanno fino a 50 dipendenti e del 4,50% per quelle con più di 50 dipendenti.
La trattenuta nella busta paga
Per il lavoratore significa subire una nuova trattenuta mensile in busta paga. Il versamento del contributo doveva partire già dall’inizio dell’anno, ossia da gennaio 2014, ma solo adesso l’Inps ha fornito le istruzioni operative. La trattenuta nella busta paga viene così effettuata a partire dalla busta paga di ottobre 2014, recuperando i mesi arretrati. Le aziende interessate, come ha comunicato l’Inps nel messaggio n. 6897 del 2014, potranno versare il contributo ordinario, dovuto da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicare sanzioni ed interessi. La trattenuta sarà visibile al centro del cedolino della busta paga insieme agli altri contributi previdenziali.
L’assegno ordinario in caso di crisi aziendale
In caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il versamento dei contributi garantirà ai lavoratori un assegno ordinario. La misura dell’assegno è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti. A ricevere l’assegno possono essere solo i lavoratori dipendenti, escludendo i dirigenti delle imprese con mediamente più di 15 dipendenti alle loro dipendenze nel semestre precedente la data in cui si verifica l’evento della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’assegno è corrisposto fino ad un periodo massimo di 3 mesi contributivi (90 giorni), che sono prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 9 mesi, ma solo in via eccezionale.
Alessandra Caparello