L’art. 27 del Dl n.98/2011, convertito in Legge 111/2011, ha ridisegnato l’accesso al regime dei c.d. “Contribuenti Minimi” a partire dal 1° gennaio 2012.
Come indicato nella relazione tecnica alla Legge, si stima che al nuovo regime dovrebbero essere ammessi solo il 4% di tutti coloro facevano parte del vecchio regime. Quindi, a ragion di logica, questa stretta all’insieme dei beneficiari porterà fuori dal regime il 96% dei contribuenti che ora ne godono, con un guadagno in termini di gettito dal parte dell’Erario di circa 100 milioni di euro. Cifra che analizzeremo successivamente.
A fronte di questo restringimento dei c.d. “ Contribuenti Minimi”, l’imposta sostitutiva sul reddito è stata ridotta dal 20% al 5%.
I soggetti interessati dalle modifiche apportate dalla manovra sono dunque le persone fisiche che:
- iniziano un’attività d’impresa o una professione a partire dal 1° gennaio 2012;
- hanno già avviato un’attività d’impresa o una professione a partire dal 1° gennaio 2008;
Il regime si applica nel periodo d’imposta nel quale l’attività è iniziata e per i 4 anni successivi. In sede di conversione in Legge della manovra, è stata prevista una deroga a questo limite, ovvero, è stato stabilito che si potrà restare nel nuovo regime dei minimi anche oltre il massimo dei 5 anni, tuttavia fino al compimento del 35° anno di età.
Al fine di meglio chiarire tali limiti, vi propongo alcuni esempi pratici:
- attività iniziata il 1° gennaio 2008, soggetto con più di 35 anni: le agevolazioni spettano solo per il 2011;
- attività iniziata il 1° gennaio 2008, soggetto con 25 anni nel 2008: le agevolazioni spettano fino al 2018;
- attività iniziata il 1° gennaio 2012, soggetto con 25 anni nel 2012: le agevolazioni spettano fino al 2022.
Ovviamente, la permanenza nel regime è condizionata, oltre che da questi limiti temporali, anche da tutta un’altra serie di nuovi requisiti previsti dalla normativa che qui di seguito illustro brevemente. Per accedere al nuovo regime dei minimi:
- non deve essere stata esercitata professione o attività d’impresa nei 3 anno precedenti;
- l’attività svolta non deve essere mera prosecuzione di un’attività precedente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore ad euro 30.000 nel caso di prosecuzione di attività d’ impresa svolta da altro soggetto.
Analizziamo ora l’impatto di tale misure in termini di gettito fiscale. La relazione tecnica alla legge stima un guadagno per l’Erario di circa 100 milioni di euro così suddivisi:
- IRPEF: + 691,8 milioni di euro;
- ADDIZIONALE REGIONALE: + 39,6 milioni di euro;
- ADDIZIONALE COMUNALE: + 13,2 milioni di euro;
- IRAP: gli introiti rimangono invariati;
- IVA: +83,7 milioni di euro;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA: – 728,2 milioni di euro.
La sommatoria di tali importi, determina un guadagno da parte dell’Erario di 100,1 milioni di euro. Tale beneficio è determinato dall’uscita dal regime della maggior parte dei contribuenti che ora usufruiscono delle agevolazioni previste dalla vecchia normativa. Lo stimato 96% dei contribuenti, dal 2012 tornerà a versare le imposte dirette e l’IVA in misura ordinaria beneficiando esclusivamente dell’esenzione all’IRAP. Quindi, riassumendo, da una parte c’è un incremento in termini di IRPEF, addizionale regionale e comunale ed IVA che saranno versati da tutti quei soggetti che usciranno dal regime, dall’altra c’è un decremento di imposta sostitutiva, in quanto i beneficiari del nuovo regime si troveranno a dover versare un’aliquota inferiore (dal 20% al 5%). In termini di IRAP nulla è variato.