Autovetture strumentali fuori dal redditometro

Le autovetture utilizzate nell’ambito dell’impresa, dell’arte o della professione non valgono ai fini del redditometro. È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n. 3458 del 26 giugno 2014.

Nello specifico, la contribuente, esercente l’attività di consulente amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, presentava ricorso lamentando l’inclusione dell’autovettura utilizzata come bene strumentale per l’attività di lavoro autonomo nel calcolo del reddito sintetico globale. L’Ufficio si costituiva sostenendo che l’autovettura era stata utilizzata dalla consulente in maniera promiscua e, pertanto, doveva concorrere alla determinazione del reddito sintetico per il 60%. La Commissione Tributaria Provinciale di Varese accoglieva il ricorso a spese compensate.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso a sua volta l’Ufficio, insistendo sull’uso promiscuo dell’autovettura e qualificandola come bene indice di capacità contributiva della contribuente.

Ma la Commissione Tributaria Regionale di Milano, come già accennato, emetteva una nuova sentenza favorevole alla contribuente: le autovetture utilizzate nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione non valgono ai fini del redditometro. I beni strumentali non possono rappresentare elementi di capacità contributiva ai fini del redditometro, avendo rilevanza unicamente nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Gli Uffici infatti sono soliti considerare rilevante ai fini del redditometro l’auto personale nei limiti in cui la deduzione dal reddito d’impresa o professionale non é ammessa. Tale sentenza spazza via definitivamente ogni dubbio in proposito: “la misura forfettaria disposta dall’art.164 del TUIR non ha nulla a che vedere con la disciplina del redditometro e non può essere applicata ai fini di sostenere una presunzione di capacità contributiva, atteso che non rispecchia in alcun modo il reale utilizzo del veicolo”.

Inoltre, come si legge nella sentenza, la manca annotazione del bene nel registro dei beni ammortizzabili non muta i termini della questione, tenuto conto che il mezzo é stato acquistato prima dell’inizio dell’attività professionale e, correttamente, la contribuente non ha dedotto le quote di ammortamento ma solo i costi del relativo utilizzo.

La giurisprudenza già in passato aveva affermato l’irrilevanza, ai fini dell’accertamento sintetico, delle autovetture strumentali all’impresa o alla professione, ma mai si era soffermata nello specifico sulla questione delle percentuali di deducibilità del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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