Ci sono due modi per attirare l’attenzione di commercialisti e consulenti. Il primo è quello dell’annuncio di una proroga fiscale. Il secondo è quello dell’imminente abolizione di una norma fiscale che si porta via un adempimento (per sempre si spera). Oggi parliamo del secondo, perché…
Il DDL della Legge di Stabilità 2015 contiene tra le altre novità, anche la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA di cui all’articolo 8-bis del DPR 322/1998 e il contestuale anticipo dei termini di invio della dichiarazione annuale entro il 28 febbraio.
Si ritorna dunque al passato, dal momento che la novità comporta la separazione della Dichiarazione annuale IVA dal modello UNICO.
Le suddette novità decorrono dal periodo di imposta 2015. Pertanto dal 2016 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il 28 febbraio e non ci sarà più l’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dati IVA.
Dal 2016 dunque la dichiarazione annuale IVA assorbirà l’obbligo (fino ad oggi assolto dalla comunicazione annuale dati IVA) di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, entro due mesi dalla fine del periodo di imposta (l’obbligo è previsto dall’articolo 252 della Direttiva 2006/112/UE al fine di calcolare le risorse che competono alla UE).
Attualmente la normativa in vigore prevede la facoltà di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce, sia per i contribuenti che presentano un credito d’imposta sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (facoltà estesa dalla circolare 25 gennaio 2011 n. 1 dell’Agenzia delle Entrate).
Grazie a questa facoltà, la platea dei soggetti obbligati a presentare la comunicazione annuale dati IVA si era già notevolmente ridotta.
Ora, la presentazione della Dichiarazione IVA entro il 28 febbraio evita l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evita possibili sanzioni in caso di omessa comunicazione o presentazione con dati incompleti o non veritieri.
L’invio della dichiarazione annuale IVA consente anche di anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a euro 5 mila e fino a 15 mila e allo stesso tempo anticipare il momento di presentazione della dichiarazione per richiedere il rimborso del credito IVA.
E per gli importi a debito? Cosa cambia?
La presentazione della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio comporta il versamento dell’IVA a debito tassativamente entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione IVA. Rimane comunque salva la possibilità di rateizzare le somme a debito con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima.
La novità interesserà soprattutto noi professionisti e consulenti, che chiamati ad apporre il visto di conformità, saremo costretti a procedere ai controlli entro febbraio.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN