OIC 31: fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto

Nell’ambito del processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali, posto in essere per tener conto degli sviluppi intervenuti in materia contabile in seguito all’evoluzione della normativa, degli orientamenti dottrinali e della prassi contabile, notevole rilievo viene ad assumere il nuovo principio contabile OIC 31, relativo all’accantonamento per rischi ed oneri e per il trattamento di fine rapporto, istituito con lo sdoppiamento del vecchio OIC 19.

Per quanto concerne le tematiche di maggior rilievo, possiamo annoverare i seguenti aspetti:

  • gli accantonamenti effettuati ai fondi rischi e oneri  sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi: tale precisazione consente di rendere il conto economico maggiormente espressivo dei risultati conseguiti dalle differenti aree gestionali che compongono la complessiva gestione d’azienda;
  • viene eliminata l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo;
  • viene ampliata la disciplina dei requisiti che devono essere presenti per poter procedere all’iscrizione di un fondo con l’obiettivo di renderne più agevole la comprensione;
  • vengono introdotte nuove disposizioni riguardanti la rilevazione dei fondi per resi su prodotti  (trattasi di accantonamenti per oneri futuri che probabilmente emergeranno per il ritiro dei prodotti rimasti invenduti e per sostenere il relativo costo), la rilevazione dei fondi recupero ambientale (accantonamenti per gli oneri futuri derivanti dal ripristino per i danni all’ambiente o al territorio provocati dall’azienda), l’utilizzo dei fondi e il trattamento dei fondi eccedenti;
  • sono aggiornate le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del Tfr per tener conto delle modifiche introdotte con la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (previdenza complementare);
  • vengono reintrodotte le indicazioni, già precedentemente presenti nell’OIC 19, attinenti il fondo per i beni di azienda ricevuti in affitto, il fondo per copertura perdite di società partecipate e le attività e gli utili potenziali;
  • la disciplina del fondo rischi su crediti ceduti viene coordinata con la nuova versione dell’OIC 15;
  • in relazione al fondo per resi su prodotti viene eliminata l’indicazione secondo cui il relativo accantonamento è rilevato come rettifica dei ricavi alla voce A1 del conto economico coerentemente con quanto previsto dalla nuova versione dell’OIC 15.

Stefano Venturelli – Centro Studi CGN