730 precompilato, trasmissione telematica degli oneri deducibili e detraibili, operazioni intracomunitarie Intrastat e Blacklist, iscrizione automatica all’elenco VIES, dichiarazione di successione, società in perdita sistemica in 5 anni…. Sono solo alcune delle principali novità approvate nel decreto semplificazioni.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 30 ottobre 2014 in via definitiva il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale di cui alla L. 23 dell’11 marzo 2014. Vediamo cosa cambia.
La prima novità in assoluto riguarda il modello 730 precompilato. I sostituti d’imposta avranno tempo fino al 7 marzo di ogni anno per inviare le nuove certificazioni uniche (CU) all’Agenzia delle Entrate.
Entro la data del 28 febbraio di ogni anno dovrà invece essere effettuata la trasmissione di alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti l’anno precedente. Si tratta ad esempio di interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e contributi della previdenza complementare che saranno inviati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali.
Il decreto semplificazioni all’articolo 1 comma 3 specifica che la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente (mediante i servizi telematici dell’agenzia delle entrate) o conferendo apposita delega tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. L’articolo 4 del decreto semplificazioni al comma 3 lettera c) prevede che la dichiarazione precompilata è presentata (accettata e modificata) tramite i CAF o i professionisti indicati all’articolo 1 dello stesso decreto.
Il decreto semplificazioni detta anche novità in tema di esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie senza dover attendere 30 giorni.
Sempre in tema di operazioni con l’estero, altra interessante novità riguarda gli elenchi INTRASTAT in relazione alle prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. In particolare viene ridotto il contenuto degli elenchi INTRASTAT alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione delle controparti, il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il paese di pagamento.
Le comunicazioni annuali delle cessioni o prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori black list vengono rese obbligatorie solo qualora l’ammontare complessivo annuale delle operazioni sia superiore a 10 mila euro.
Altra novità riguarda la dichiarazione di successione, che non dovrà più essere presentata se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e se l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Il decreto ha inoltre abolito definitivamente la responsabilità solidale fiscale negli appalti pubblici. Sono stati infatti abrogati i commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006.
Abrogato anche l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici e ammesse alla detrazione Irpef 65%, relativamente ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta.
Novità anche per l’identificazione delle società in perdita sistemica. La società è in perdita sistemica qualora presenti perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi.
Cambia anche il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento rilasciate dall’esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA (art. 8 lett. c del DPR 633/72). Viene eliminato l’obbligo di comunicazione da parte del fornitore dell’esportatore abituale, prevedendo che tale onere sia assolto dall’esportatore abituale stesso.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN