Ti presto l’auto, ma solo per 30 giorni!

Dallo scorso 3 novembre è in vigore l’obbligo di annotare sulla Carta di circolazione del veicolo tutte le variazioni dell’intestatario, ma non solo. Devono essere annotate anche le variazioni che riguardano l’utilizzatore esclusivo dello stesso per un periodo superiore ai 30 giorni.

Il nuovo articolo 94, comma 4-bis del Codice stradale, introdotto dal Legge 120/2010, prevede l’obbligo di registrazione alla Motorizzazione Civile e l’annotazione sulla Carta di circolazione del veicolo del nome di chi non è intestatario dello stesso ma ne ha la disponibilità personale e continuativa per più di 30 giorni.

L’obbligo è scattato lo scorso 3 novembre, ma solo per gli atti che sono posti in essere da quella data; nessun obbligo, invece, per coloro che utilizzano già un veicolo non proprio o coloro che non hanno l’intestazione aggiornata.

Con la circolare n. 300/a/7812/14/106/16 del 31 ottobre scorso il Ministero dell’Interno ha specificato che è possibile prestare il veicolo a un soggetto diverso dall’intestatario, ma solo nell’ambito familiare. È il caso, ad esempio, del figlio che utilizza l’auto del genitore o della moglie che utilizza quella del marito; sempre che i soggetti appartengano al medesimo nucleo familiare.

In tutti gli altri casi, l’utilizzo del veicolo da parte di un soggetto diverso da colui che è iscritto nella Carta di circolazione e per un periodo superiore ai 30 giorni è obbligatorio.

Tale obbligo deve essere assolto dall’utilizzatore e, con delega di quest’ultimo, dal proprietario; la documentazione va conservata a bordo del veicolo.

In caso di  comodato di veicoli aziendali, anche a dipendenti assegnatari a titolo gratuito, o di noleggio di veicoli senza conducente,  il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla Carta di circolazione ma solo registrato alla Motorizzazione.

Per ora, l’obbligo non scatta  per chi svolge attività di autotrasporto a titolo autorizzativo.

L’inadempienza è punita, ma solo dal prossimo 4 dicembre, con la sanzione che va dai 705 ai 3.526 euro e con il ritiro della Carta di circolazione.

Rita Martin – Centro Studi CGN