Non sempre corrispondere un compenso per una prestazione occasionale vuol dire trattenere un rapporto di “lavoro in nero”. È questo quanto suggerito dal Ministero del Lavoro con la Nota n. 16920 del 9 ottobre 2014 (prot. N. 37/0016920/MA007.A001).
Il Dicastero del Lavoro, interpellato in merito alla possibilità di applicazione, in sede di verifica ispettiva, della maxisanzione nelle ipotesi di riqualificazione in lavoro subordinato delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 e seguenti del c.c., ha indicato che tale presunzione in determinati casi può essere superata.
Con il parere sopra citato si è voluto chiarire come l’applicazione della sanzione di cui all’art. 4, c. 1 lett. a) e b) della L. 138/2010 e succ. modifiche (c.d. maxisanzione “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione al centro impiego”) possa essere disapplicata nel momento in cui il rapporto, stante la sua originaria genuinità, non sia stato comunque occultato e vi siano prove documentali a supporto.
Nel rispondere al quesito citato, il Ministero del Lavoro si occupava del lavoro autonomo occasionale quale rapporto di lavoro caratterizzato, per sua natura giuridica, dall’assenza di obblighi documentali quali la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto stesso ai competenti Centri per l’Impiego.
Tale comunicazione risulta, infatti, obbligatoria nel momento in cui si vadano ad instaurare quelle tipologie contrattuali puntualmente disciplinate e tipicizzate dalla norma: lavoro subordinato, soci lavoratori di cooperative, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto, associazioni in partecipazione, tirocini e stage, incarichi a sportivi dilettanti etc.
Alcune fattispecie, per loro natura puramente autonome, risultano esenti da tale obbligo. E ciò anche nel momento in cui, per previsione legislativa, vengano comunque ricondotte alla gestione della previdenza separata Inps al superamento di certune soglie contributive: questo è appunto il caso dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale che, anche se al superamento dei 5.000,00 euro vedono assoggettati a contribuzione Inps i valori eccedenti, non rientrano nell’annovero della comunicazione obbligatoria.
Già a suo tempo il Ministero, con la propria Circolare n. 38/2010, specificava che per le prestazioni autonome occasionali ex art. 2222 non rilevava l’applicazione della maxisanzione in presenza di “valida documentazione fiscale” anche nel caso di riconduzione dello stesso rapporto di lavoro nell’alveo della subordinazione.
Quindi, con la nota in esame, si è voluto dare una più precisa interpretazione del concetto di “valida documentazione fiscale”. Viene quindi ritenuta idonea ad evitare l’applicazione della maxisanzione la presenza di tutta quella documentazione fiscale obbligatoria attinente e riferibile al periodo oggetto di accertamento quale:
- versamento delle ritenute d’acconto tramite il modello F24;
- rilevazioni contabili aggiornate e puntuali;
- presenza della certificazione delle ritenute subite;
- indicazione del percipiente nel modello annuale dei sostituti d’imposta (modello 770);
- corretta applicazione, trattenuta e versamento della contribuzione Inps in caso di superamento della soglia di 5.000,00 euro.
Pertanto, conclude il Ministero, “anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all’applicazione della relativa maxisanzione”.
Fattispecie alla quale sarà tutt’al più applicabile la meno onerosa normativa – e le conseguenti sanzioni – per lavoro irregolare.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato