Se da una parte le foreste ringrazieranno, dall’altra i commercialisti sono già preoccupati per l’imminente “addio alla carta”. Il prossimo 31 marzo 2015, infatti, scatta in capo ai fornitori della PA l’obbligo di fatturazione elettronica che la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto al fine di digitalizzare i flussi informativi tra fornitori e PA e garantire un maggior controllo della spesa pubblica.
Ricordiamo che la fattura in formato elettronico è già obbligatoria dal 6 giugno 2014 per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di assistenza e previdenza sociale (ad esempio INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, ecc). Dal 31 marzo 2015 diventerà obbligatoria per le restanti amministrazioni incluse nell’elenco Istat consultabile sul sito www.istat.it, nonché le per le Amministrazioni Locali. L’anticipazione dell’originario termine del 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015 voluta dal DL 66/2014 (cd. Decreto Renzi) è un’ulteriore, indiscutibile conferma dell’irreversibilità del processo di automatizzazione dei flussi informativi tra fornitori e PA imposto dall’ambizioso progetto comunitario “i2010”.
La fattura elettronica è un documento che nasce in formato elettronico ed è destinata a non essere mai materializzata. La stessa deve essere conservata in formato elettronico per tutti gli anni richiesti dalla normativa civilistica e fiscale mediante un processo (cd “conservazione sostitutiva”) supervisionato e certificato dal Responsabile della conservazione. È il medesimo Responsabile della conservazione che, mediante l’apposizione della sua firma elettronica, qualificata o digitale, garantisce i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità che la fattura elettronica deve possedere per essere considerata a tutti gli effetti valida e sostitutiva del documento cartaceo. Ancora, è il Responsabile della conservazione che assicura il rispetto delle tempistiche di messa in conservazione delle fatture elettroniche mediante apposizione della marca temporale sul pacchetto di archiviazione, cioè il “contenitore” che raccoglie tutti i documenti contabili da conservare in formato elettronico.
La fattura elettronica conservata “a norma” sostituisce a tutti gli effetti quella cartacea e consentirà nel futuro imminente l’automazione di tutti i flussi informativi verso la PA (dalla fatturazione al pagamento).
Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, in assenza della quale, ricordiamo, il fornitore della PA non verrà pagato, discende l’obbligo di conservazione a norma della stessa. La prossima scadenza del 31 marzo 2015 preoccupa non poco i commercialisti, i quali devono correre ai ripari per poter assicurare la necessaria assistenza ai clienti che operino con la PA. Molto spesso si tratta infatti di piccoli artigiani o commercianti (si pensi ad esempio alla cartoleria che vende cancelleria alla scuola elementare) che si affidano completamente al proprio commercialista, il quale dovrà di conseguenza emettere la fattura elettronica per conto del proprio cliente e conservarla norma, assumendo l’incarico di Responsabile della conservazione sostitutiva.
È bene pertanto che i commercialisti, intravedendo nell’obbligo di fatturazione elettronica alla PA non un ulteriore oneroso adempimento ma una nuova opportunità di business, acquisiscano al più presto le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Responsabile della conservazione sostitutiva.
Silvia Alberici, Dottore Commercialista in Milano e partner della rete d’impresa Menocarta.net