Come si registra un contratto di locazione abitativa oltre l’anno? Lo chiariamo in questo articolo attraverso due esempi pratici.
L’articolo 69 del TUR prevede che “chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previsto dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta”.
Come afferma l’articolo 57: “ [..] sono solidamente obbligati al pagamento delle imposte le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto” il contratto.
L’articolo 3 comma 8 del decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011 chiarisce la disciplina da applicarsi in queste casistiche:
- la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio;
- al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n.431 del 1998;
- a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
Chiariamo meglio quanto stabilito dalla normativa attraverso un primo caso pratico: contratto di locazione abitativo (4+4) stipulato in data 1.03.2012, canone annuo euro 5.000. Decorso il termine dei 30 giorni per la registrazione del contratto e trascorsi anche i termini per la registrazione con ravvedimento operoso entro un anno, i soggetti sono tenuti al versamento dell’imposta cosiddetta “piena”.
Canone complessivo: 5.000*4 = 20.000
Imposta di registro: 20.000*2% = 400
Sanzione minima: 400*120% = 480
In caso di opzione per il regime della cedolare secca, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento, l’imposta di registro non va versata, per cui i soggetti che presentano un modello RLI oltre i termini per la registrazione sono tenuti al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca.
Quindi, le parti contraenti devono corrispondere una sanzione per tardiva registrazione dovuta per l’intero periodo di durata dell’opzione.
Analizziamo ora un secondo caso pratico: contratto di locazione abitativo (4+4) stipulato in data 1.03.2012, canone annuo euro 5.000. Superato il termine di un anno per la registrazione del contratto e per la presentazione del modello RLI con opzione per la cedolare secca, i soggetti sono tenuti al versamento della sanzione, sanzione che è commisurata alla stessa imposta, calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
Canone complessivo: 5.000*4 = 20.000
Imposta di registro “teorica”: 20.000*2% = 400
Sanzione minima: 400*120% = 480
Annalisa De Franceschi – Centro Studi CGN