Professionisti ed enti “solo REA”: cosa cambia con la Comunicazione Unica?

La Comunicazione Unica riguarda la generalità delle imprese e coinvolge ed interessa sia le società che le imprese individuali.
Le imprese, a decorrere dal 1° aprile 2010, provvedono agli adempimenti previsti per l’avvio dell’attività, per le successive modificazioni e cessazioni ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e pubblicitari, esclusivamente ed obbligatoriamente presentando la Comunicazione Unica.

Sono estranei alla procedura i soggetti che non rivestono la qualità di impresa (professionisti, condominii) nonché quelli iscrivibili solo nel REA (associazioni, fondazioni, enti pubblici non economici, comitati e altri soggetti della medesima natura). Questi ultimi sono figure giuridiche che non sono riconducibili alla categoria di impresa come ha avuto modo di affermare il Ministero dello Sviluppo economico con nota del 4 novembre 2008. Tale affermazione è coerente con il quadro normativo della nuova procedura, che fa sempre riferimento alle imprese commerciali e agricole che svolgono in via principale un’attività economica organizzata.

In particolare, i soggetti definiti “only REA” sono quelli che, pur esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa. Infatti l’esercizio dell’attività economica, per questi enti, si pone in rapporto di mera sussidiarietà e/o di ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale o ricreativa ecc…

Da un punto di vista procedurale, pertanto, tali soggetti potranno continuare a presentare le denunce di iscrizione, modifica e cessazione al REA, utilizzando il modello R e i relativi allegati (intercalare P e UL), secondo le consuete modalità e cioè alternativamente:

  • su supporto cartaceo, agli sportelli del competente Ufficio del Registro imprese, oppure, per posta tramite raccomandata A/R;
  • su supporto informatico, agli sportelli del competente Ufficio del Registro imprese, oppure, per posta tramite raccomandata A/R;
  • per via telematica.

In definitiva, diversamente da quanto previsto per la generalità delle imprese le più recenti norme non hanno stabilito per questi soggetti l’obbligo di presentare le denunce REA esclusivamente per via telematica.

Autore: Nicolò Cipriani per Centro Studi CGN