È stata innalzata a 50,00 euro la soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa.
Si ricorda che le “vecchie regole” (ante decreto semplificazioni) prevedevano che l’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto di beni omaggio non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza, fosse detraibile solo in caso di costo unitario dell’omaggio inferiore a 25,82 euro.
L’art. 30 del D.Lgs. 175/2014 (decreto legislativo semplificazioni) é intervenuto proprio su tale norma: a decorrere dal 13 dicembre 2014 sarà possibile detrarre integralmente l’IVA se il bene é di costo unitario non superiore a 50,00 euro (non più 25,82 euro).
A dire il vero l’art. 30 citato non contiene alcun riferimento all’entrata in vigore della novità normativa. Per tale motivo si ritiene ragionevole prendere come punto di riferimento la data di entrata in vigore del decreto semplificazioni. Pertanto, per tutti i beni acquistati antecedentemente al 13 dicembre varrà la precedente regola.
Ai fini dell’applicazione della nuova soglia, é importante definire il momento a partire dal quale l’imposta diviene esigibile, cioè il momento in cui l’operazione possa considerarsi effettuata. L’art. 6 del DPR 633/72 prevede che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione del bene stesso.
Tale nuova norma parifica il regime di detraibilità dell’IVA con quanto previsto ai fini delle imposte dirette. Infatti, in base all’art. 108, co. 2 del DPR 917/86, sono deducibili ai fini IRES/IRPEF le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50,00, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile.
Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa. Tali beni non costituiscono spese di rappresentanza e pertanto l’imposta sul valore aggiunto all’atto dell’acquisto è detraibile e la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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