Dal 1 gennaio 2015 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta, sono soggette a IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza e non più nello Stato del prestatore. Il provvedimento segue quanto già avviene ai fini IVA sui servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell’Unione Europea (VoEs).
Per l’assolvimento degli obblighi IVA relativamente a tali nuove prestazioni, la Direttiva IVA 2006/112/Ce, così come modificata dalla Direttiva 2008/8/Ce del Consiglio del 12 febbraio 2008 prevede l’adesione facoltativa a due regimi speciali denominati Moss (Mini one stop shop) previsti per i soggetti passivi, stabiliti e non nell’Unione Europea (regime Ue e regime non Ue).
Le modalità operative per la registrazione al portale telematico sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.122854 del 30 settembre 2014, il quale ha previsto l’adesione al regime a partire dal 01.10.2014, consentendo quindi l’invio delle informazioni necessarie per la scelta del regime prescelto.
Di seguito elenchiamo i tratti essenziali delle nuove misure.
Motivazione: il regime rappresenta uno strumento di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene, a decorrere dal 01.01.2015, nello stato membro del destinatario e non in quello del prestatore. L’adesione permette agli operatori economici interessati di evitare di identificarsi in ciascun Stato membro e nel contempo dichiarare e versare in Italia le imposte dovute sui servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione e elettronici. In pratica, dopo la registrazione al portale telematico dell’e-commerce Moss, i soggetti aderenti trasmettono telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuano i relativi versamenti. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono successivamente ed automaticamente trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo, tramite una rete di connessione sicura. Tali dichiarazioni vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni IVA che ciascun soggetto passivo dovrà continuare a trasmettere al proprio Stato membro, conformemente agli obblighi nazionali in materia di IVA.
I soggetti aderenti: possono aderire allo sportello telematico sia i soggetti passivi stabiliti nella Ue che quelli stabiliti al di fuori. Va considerato che, nonostante si tratti di un regime facoltativo, se si sceglie di avvalersene esso dovrà essere applicato in tutti gli Stati membri. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in ragione dello Stato membro.
Decorrenza: come anche per le modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, il Moss entra in vigore il 01.01.2015. La registrazione allo sportello telematico è possibile dal 01.10.2014, come da Provvedimento n.122854 dell’Agenzia delle Entrate del 30.09.2014.
In che modo: le aziende che erogano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti nell’Unione europea, devono registrarsi, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:
- regime Ue: bisogna aderire al Moss nello Stato membro di identificazione, cioè quello in cui il soggetto ha fissato la sede della propria attività economica. Nel caso in cui la sede dell’attività economica non sia nell’ambito dell’Ue, lo Stato membro di identificazione è quello nel quale il soggetto passivo ha una stabile organizzazione;
- regime non Ue: per i soggetti passivi che nell’Unione Europea non hanno la sede della propria attività economica, non dispongono di una stabile organizzazione e non sono registrati né tenuti a essere identificati ai fini IVA, è possibile registrarsi presso qualunque Stato membro. Dopo le necessarie verifiche, il Centro operativo di Venezia comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso, le prime quattro cifre del pin e le istruzioni per completare il processo di registrazione.
Durata e vincoli: il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l’anno stesso della decisione e per i due anni successivi. Inoltre in entrambi i casi (regime Ue e non Ue) il soggetto passivo può avere solo uno stato membro di identificazione e tutti i servizi effettuati e sopra menzionati prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che ha deciso di avvalersene.
Fabrizio Tortelotti