Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo ISEE. Vediamo cosa cambia rispetto al vecchio Indicatore della Situazione Economica Equivalente e quali sono gli effetti per le famiglie.
La riforma dell’ISEE è stata introdotta dal cosiddetto decreto Salva Italia (art. 5 del D.L. n.201/2011), in seguito attuata dal DPCM n. 159 del 2013, e dalla pubblicazione del DM 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di DSU, dell’attestazione e delle relative istruzioni di compilazione.
Lo spirito che ha animato la riforma dell’ISEE è stato quello di migliorare l’equità sociale e rafforzare la lotta contro possibili frodi e abusi che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi.
La nuova riforma introdotta a partire dal 1° gennaio 2015 non modifica né la definizione né la modalità di calcolo dell’ISEE, dato sempre dalla sommatoria dei redditi e di una quota, pari al 20%, del patrimonio mobiliare e immobiliare, rapportato alla composizione e alle caratteristiche del nucleo, definito nel parametro della scala di equivalenza.
La nuova DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. La presentazione avverrà principalmente mediante i CAF, i quali acquisiranno le informazioni necessarie, trasmetteranno i dati all’INPS e rilasceranno al cittadino una sorta di ricevuta di presentazione che potrà essere utilizzata per accedere alle prestazioni agevolate in attesa che venga elaborata l’attestazione ISEE.
Il calcolo e il rilascio dell’attestazione ISEE saranno di esclusiva competenza dell’INPS, entro 10 giorni lavorativi, mediante consegna al cittadino via PEC, portale web o sedi territoriali dell’INPS o dei CAF se appositamente delegati.
In particolare, la riforma di cui al DPCM n. 159/2013 introduce le seguenti novità:
- viene ampliata la nozione di reddito, cioè il cosiddetto reddito disponibile, nel quale verranno inclusi anche somme fiscalmente esenti, redditi soggetti a imposta sostitutiva, trattamenti previdenziali e assistenziali erogati dalla pubblica amministrazione. I redditi e le altre indennità saranno sempre riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU;
- la composizione del nucleo familiare, definita sulla base della famiglia anagrafica, viene integrata dai soli figli maggiorenni non conviventi a carico ai fini IRPEF, ferme restando le regole su coniugi e minori;
- viene maggiormente valorizzata la componente patrimoniale; gli immobili situati in Italia saranno valorizzati sulla base dell’IMU e quelli esteri sulla base dell’IVIE, con la possibilità per l’abitazione del nucleo di cumulare la franchigia di legge con il mutuo residuo. Nel caso di conti correnti e depositi bancari e postali, oltre al saldo al 31 dicembre anno precedente, il cittadino dovrà dare indicazione anche del valore della giacenza media;
- vengono prese in considerazione le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- viene limitata l’autonomia “discrezionale” degli enti erogatori di definire nuovi parametri, i cosiddetti ISEE – prestazioni: la nuova disciplina determina diversi indicatori ISEE sulla base delle specifiche prestazioni richieste, delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo. In tal caso si parla di ISEE ordinario, ISEE Università, ISEE per Minori, ISEE per prestazioni sociosanitarie;
- si riduce l’area dell’autodichiarazione, rafforzando i controlli mediante l’incrocio con le diverse Banche Dati fiscali e contributive e riducendo i casi di accesso indebito alle prestazioni agevolate;
- viene istituito il cosiddetto “ISEE corrente“, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni (in negativo) superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a cambiamenti della situazione lavorativa intervenuti nei 18 mesi precedenti per uno dei componenti del nucleo.
Marco Canese – Centro Studi CGN