La Legge di Stabilità 2015 riconosce definitivamente il “bonus 80 euro”. Chiariamo in dettaglio quali sono i soggetti beneficiari del credito di imposta e quali sono invece i soggetti esclusi.
Il bonus 80 euro, introdotto lo scorso anno in via sperimentale dalla Legge 90/2014, è destinato ai tutti i lavoratori che risultino percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato e che rientrano nell’intervallo tra 24.000,00 euro e 26.000,00 euro di reddito annuo.
In particolare il credito d’imposta – erogato per un importo pari a 960,00 euro annui da riproporzionarsi in base alla durata del rapporto di lavoro – vedrà quali beneficiari gli stessi soggetti a suo tempo fruitori, rimanendo ad oggi ancora esclusi i pensionati e i lavoratori autonomi.
Dal 2015 il credito d’imposta citato, previsto dall’art. 13, comma 1-bis del Tuir 917/1986, sarà corrisposto integralmente se il reddito complessivo annuo non eccederà i 24.000,00 euro. Se il reddito complessivo annuo, invece, sarà superiore ma fino a 26.000,00 euro, il credito spettante di 960 euro sarà proporzionato al corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000,00 euro.
Come già confermato per il 2015, sarà inoltre necessario che i lavoratori siano obbligati al pagamento dell’imposta sui redditi percepiti. Infatti qualora l’imposta lorda sia pari o inferiore o superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati, il bonus non potrà essere erogato. Restano così di fatto esclusi i soggetti definiti “incapienti” (soggetti con meno di 8.000,00 euro).
In base alle regole già confermate per il passato, il bonus 80 euro sarà erogato direttamente dai sostituti d’imposta già con le retribuzioni di gennaio 2015, utilizzando la formula del successivo recupero mediante compensazione (di imposte, contributi, premi INAIL e altri tributi) utilizzando il codice tributo 1655 con esposizione nella sezione “Tributi” del modello F24.
Per gli Enti Pubblici e per le Amministrazione dello Stato, invece, già dallo scorso anno è stata prevista la possibilità di recuperare il credito tramite una riduzione delle ritenute e dei contributi previdenziali, poiché nel modello F24 Enti Pubblici non è consentita la procedura di compensazione.
Rimangono poi valide ad oggi tutte le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 8/E del 28 aprile 2014, n. 9/E del 14 maggio 2014 e n. 22/E dell’11 luglio 2014 (compresi i chiarimenti per i soggetti non residenti in Italia).
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono i titolari di:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quello dipendente (compensi percepiti dai soci lavoratori di società cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) tuir 917/1986, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs n. 124/1993, compensi per i lavoratori socialmente utili);
- somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, A.S.p.I. e mini-A.S.p.I. (o N.A.S.p.I.).
Rimangono ancora esclusi dalla percezione e dal riconoscimento del credito d’imposta Irpef:
- i pensionati;
- i percettori di compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincia e dai Comuni per l’esercizio delle pubbliche funzioni, le indennità percepite dai membri del Parlamento Nazionale e del parlamento Europeo;
- i soggetti con redditi da lavoro dipendente o assimilato rientranti nella fascia di esenzione Irpef (8.000,00 euro);
- i percettori di redditi da lavoro autonomo, d’impresa, di capitale e diversi.
Il bonus 80 euro – corrisposto sotto forma di credito d’imposta – non concorre alla formazione del reddito imponibile e spetta a coloro che risultano “debitori” di imposta Irpef al netto delle altre detrazioni (detrazioni da lavoro dipendente).
Modalità di determinazione del credito d’imposta:
Importante in questa sede precisare che:
- il credito d’imposta non ha riflessi nel calcolo IRAP;
- l’importo riconosciuto dovrà essere indicato nella Certificazione Unica dei sostituti d’imposta (modello C.U. 2015) e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770;
- i redditi soggetti a detassazione (imposta sostitutiva del 10%) non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000,00 euro annui;
- il credito d’imposta è attribuito sugli emolumenti corrisposti nei vari periodi paga, rapportandolo sino alla capienza dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibile e, per la differenza, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento;
- i soggetti percettori nel 2015 di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati erogati da soggetti non sostituti di imposta (es. datori di lavoro domestico), possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015, utilizzando l’annuale dichiarazione dei redditi, ovvero richiederlo a rimborso;
- i contribuenti non beneficiari, in tutto o in parte, del credito d’imposta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, potranno richiederlo nell’annuale dichiarazione.
La Legge di Stabilità 2015 prevede infine che, ai fini della determinazione della soglia reddituale, non si computano le riduzioni di base imponibile per i ricercatori rientrati in Italia così come di seguito stabilito:
- incentivi fiscali per rientro di lavoratori in Italia (art. 3 c. 1. L 238/2010);
- incentivi per rientro in Italia dei ricercatori scientifici residenti all’estero (art. 17, c. 1. D.L. 185/2008 conv. in Legge 2/2009);
- incentivi per rientro in Italia dei ricercatori scientifici residenti all’estero (art. 44, c.1, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010) innalzando da 5 a 7 anni il termine entro cui svolgere attività in Italia e da 2 a 3 anni il limite temporale di permanenza della residenza fiscale con decorrenza dal 2011.
Francesco Geria – Labortre Studio Associato