Dal lontano 2002 la Legge di Stabilità (allora denominata Legge Finanziaria) riapre annualmente i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per la rideterminazione delle partecipazioni in società. Ecco le nuove imposte da versare.
La Legge Finanziaria 448/2001 ha istituito, per la prima volta, la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni e da allora tale facoltà è sempre stata prorogata di anno di anno, tanto che, ormai, ci si aspettava che tale norma venisse stabilizzata e resa applicabile in via definitiva.
La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ripropone invece tale agevolazione indicando, quale data di riferimento per il possesso di tali beni, quella del 1 gennaio 2015.
La rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni consente di ridurre il carico fiscale in caso di vendita del bene stesso; con riferimento alla nuova perizia sui beni (magari rivalutati al ribasso) si può risparmiare sulla plusvalenza di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, poiché l’imponibile della cessione del bene risulterà ridotto.
Possono beneficiare dell’opzione:
- persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa;
- società semplici e soggetti assimilati;
- enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.
La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati tramite altre agevolazioni, scomputando dall’importo dovuto quanto già versato.
Scadenze e imposte
I soggetti sopra citati che, alla data del 1 gennaio 2015, possiedono partecipazioni e terreni possono decidere di rivalutare tali beni entro il 30 giugno 2015, versando un’imposta sostitutiva che dal 2015 risulta raddoppiata ed è pari al:
- 4% (in precedenza il 2%) del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 8% (in precedenza il 4%) del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e i terreni.
Il versamento dell’imposta può avvenire:
- in unica soluzione, entro il 30 giugno 2015;
- in tre rate annue di pari importo, maggiorate del 3% annuo.
Il 30 giugno 2015 scade anche il termine per l’asseverazione della perizia giurata di stima, che deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa previa richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di rivalutazione ripetuta negli anni per i medesimi terreni o per le medesime partecipazioni è possibile detrarre l’imposta sostitutiva già versata nelle precedenti occasioni o richiedere il rimborso dei versamenti effettuati, così come previsto dal D.L. 70/2011.
Rita Martin – Centro Studi CGN