Per gli ex minimi il ritorno alla tassazione secondo le regole ordinariamente previste dal TUIR è causa di attenta analisi di almeno tre problemi:
- come gestire le rimanenze di merci, sia nel caso in cui si sono formate durante il regime dei minimi, sia nel caso in cui si sono formate prima;
- qual è il valore dei beni strumentali cui fare riferimento per il calcolo degli ammortamenti;
- come determinare gli acconti di imposta.
Rimanenze di merci
In materia di rimanenze, è necessario, preliminarmente, distinguere la fattispecie che vede, le stesse, formatesi
- in vigenza del regime dei contribuenti minimi;
- in un periodo d’imposta precedente all’entrata del regime in esame.
In merito alla prima, è necessario ulteriormente analizzare le rimanenze nel caso in cui queste derivino da acquisti dedotti (e quindi pagati) ovvero non ancora saldati. Infatti, se da un lato, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto non costituiscono esistenze iniziali al momento della fuoriuscita, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR, dall’altro, qualora non sia stato effettuato il relativo pagamento, le merci in rimanenza rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.
Vi è, poi, il caso in cui si accede al regime dei minimi con un non trascurabile importo di rimanenze finali e, per scelta o per obbligo (come previsto dal D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) si fuoriesce dal regime agevolato con un ammontare di rimanenze finali relativi al periodo ante regime. In tal caso, infatti, la giacenza di merce costituirà nuovamente rimanenza iniziale del primo periodo successivo a quello nel corso del quale vigeva il regime dei minimi. Ne deriva che, da un lato, si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR e, dall’altro, dovrà essere effettuata la rettifica dell’IVA.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 101, della legge finanziaria 2008 e dell’articolo 7, comma 1, lettera e) del DM 2 gennaio 2008,
- la rettifica della detrazione deve essere effettuata anche nel caso di passaggio al regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all’anno dal quale trova applicazione tale regime;
- la rettifica, in aumento, dell’imposta detraibile dovrà essere considerata quale sopravvenienza che rileverà ai fini delle imposte dirette secondo le regole ordinarie.
Ammortamenti di beni strumentali
Per ciò attiene alla disciplina dei beni strumentali, come noto, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, una volta all’interno del regime dei minimi, bisogna fare riferimento al criterio di cassa. Pertanto, non devono conteggiate le quote di ammortamento dei beni strumentali in quanto non valgono le regole del TUIR. Preme ricordare, tuttavia, il caso che vede l’ingresso nel regime dei contribuenti minimi con beni strumentali aventi ancora un costo da ammortizzare e il successivo ritorno ai regimi ordinari con il predetto bene ancora in uso. In questa circostanza, secondo quanto precisato dalla circolare n. 13 del 2008, al momento del ritorno al regime ordinario, il bene strumentale (sempre che non sia stato venduto) riacquista il valore fiscalmente utile residuale al 31 dicembre dell’anno antecedente al regime. In altri termini, se il bene, al 31 dicembre del periodo d’imposta immediatamente precedente a quello nel corso del quale si era beneficiato del regime dei minimi, aveva un valore di euro 10.000 (da ammortizzare) e si fuoriesce dal regime agevolato a decorrere dal 2012, da tale anno sarà possibile ammortizzare detto valore residuo di 10 mila euro.
Acconti da calcolare in sede di Modello Unico
Un altro problema che dovrà, altresì, essere affrontato dai cosiddetti ex minimi è costituito dalla modalità di calcolo e di versamento degli acconti nel caso di fuoriuscita dal regime.
È da ricordare, in merito, che, per ciò che riguarda gli acconti d’imposta da versare per il periodo nel corso del quale il contribuente intende avvalersi del regime dei minimi, il comma 117, art. 1 della legge n. 244/2007 stabilisce che detti contribuenti devono calcolare l’acconto da corrispondere nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario senza tener conto delle disposizioni che disciplinano il regime agevolato. In altri termini, il contribuente che intende avvalersi del regime dei contribuenti minimi, non potendo ricorrere al metodo previsionale, dovrà calcolare gli acconti avendo riguardo all’imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, utilizzando il cosiddetto metodo storico.
Al contrario, il legislatore (ma anche l’Amministrazione finanziaria) non ha mai dettato alcuna specifica norma in materia di calcolo e versamento dell’acconto d’imposta dovuto con riferimento all’anno nel corso del quale il contribuente fuoriesce (per scelta o per obbligo) dal regime dei minimi. Pur nel silenzio della norma, pare ragionevole ritenere che operino le regole generali in materia di versamento degli acconti delle imposte sui redditi. Pertanto, con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale il soggetto sarà assoggettato alle regole ordinarie del TUIR, sembra legittimo ritenere che non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva. Di contro, potrebbe risultare dovuto l’acconto Irpef calcolato con criterio previsionale oppure con metodo storico e versati utilizzando i codici tributo previsti ordinariamente per i soggetti IRPEF.