Il decreto semplificazioni introduce alcune novità in materia di cancellazione delle società di capitali. Chiariamo meglio di cosa si tratta.
Ai sensi dell’articolo 2945 del Codice Civile, in tema di cancellazione della società, si afferma che: comma 1 “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.”
Comma 2 “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.”
Tale disposizione ha sensibilmente alterato il rapporto in precedenza intercorrente tra l’istituto della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese e l’estinzione immediata del soggetto giuridico, esplicitamente affermando l’estinzione societaria quale conseguenza diretta ed immediata della cancellazione dal Registro. La norma che all’epoca fu di portata innovativa, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2004, stabilì in pratica che con la cancellazione della società dal Registro Imprese una società di capitali è ufficialmente ed immediatamente estinta dal novero dei soggetti giuridici.
Dall’altro lato, l’articolo 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, sancisce “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.”
In sostanza quest’ultimo articolo modifica quanto era ormai consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.03.2013 n° 6070 ); infatti ora il liquidatore dovrà dimostrare, al fine di non risponderne in proprio, di aver soddisfatto i crediti anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tutto ciò è già in vigore dal 13 dicembre 2014, data di inizio dell’efficacia del decreto, ma con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate precisa che “Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso Registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.
La disciplina dell’estinzione della società subisce, quindi, due trattamenti differenziati a seconda che si tratti di questioni civilistiche ovvero soltanto di questioni tributarie. Possiamo infatti dedurre che ai fini civilistici la società si intende estinta con effetto immediato dal momento della cancellazione dal Registro Imprese.
Dal punto di vista del diritto tributario invece si intende estinta trascorsi cinque anni dalla sua cancellazione dal Registro Imprese, per i soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
Un dubbio sorge spontaneo a questo punto: l’intenzione del legislatore è davvero quella di semplificare?
Giorgia Martin – Centro Studi CGN