Chiusura dell’azienda, i creditori chiudono gli occhi?

Con la liquidazione cambia la finalità dell’impresa: al perseguimento del profitto e all’ottimizzazione degli equilibri che assicurano la prosecuzione dell’attività economica nel tempo subentra l’estinzione dell’organizzazione produttiva, attraverso il realizzo dei beni cedibili a terzi e il saldo delle passività.

Anche il patrimonio materiale e immateriale perde, di conseguenza, la propria unitarietà coordinata nel ciclo di trasformazione o commercializzazione di prodotti o servizi, disgregandosi nelle componenti trasferibili a terzi e dissolvendo gli altri fattori produttivi.

La scelta, spesso dolorosa sia a livello aziendale che macroeconomico, denota un giudizio negativo sulla sussistenza della continuità, che suggerisce di interrompere la gestione di funzionamento e impedire la maturazione di perdite nel capitale di proprietà.

L’obiettivo della conversione dell’attivo in forma liquida, in vista del soddisfacimento dei creditori, è compatibile anche con una vendita in blocco di singoli rami d’azienda, con una modalità nota quale “liquidazione-cessione”.

La motivazione dell’operazione non necessariamente riveste carattere aziendale, come ad esempio qualora si reputi al declino lo stadio di vita del proprio prodotto, ma può ricercarsi a volte nel campo extra-economico.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di età avanzata dell’imprenditore o dei soci con difficoltà nel ricambio generazionale, o all’impossibilità nel funzionamento dell’assemblea per coesistenza di due blocchi al 50% nella compagine sociale in discordanza tra loro.

La procedura può essere svolta in forma volontaria ovvero supervisionata dall’Autorità Giudiziaria, come avviene nell’analoga figura del fallimento o nel versatile procedimento del concordato preventivo.

Nel caso di scelta autonoma la decisione deve essere assunta sulla base di prospettive liquidatorie che dimostrino l’integrale soddisfacimento dei debiti dell’impresa.

Ciò per evitare che in seguito o dopo aver vanamente esperito altri rimedi giudiziali venga azionato il procedimento fallimentare, magari su istanza di qualche creditore non soddisfatto, e l’imprenditore individuale o l’organo gestore della società debitore incorrano in una serie di responsabilità civili o per la commissione di reati.

Al proposito si potrebbero citare ipotesi di danni causati per imperizia nella conduzione della liquidazione o verso chi non è riuscito a soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio aziendale, ovvero di aggravamento del dissesto (artt. 2276 e 2489 del codice civile, artt. 216 e segg. del R.D. n.267/42 per il profilo penale della bancarotta).

Peraltro l’art. 2495 co. 2 del codice civile consente una via di fuga ai soci di società di capitali, limitando la responsabilità per i debiti residui dopo la cancellazione dell’ente alle eventuali somme incassate, in concorso con i liquidatori in colpa per i mancati pagamenti.

In tali situazioni resterebbe da attendere lo spirare del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, sempre che ricorra il presupposto soggettivo.

Ai liquidatori, che nelle società di persone sono affiancati dagli amministratori nella fase iniziale, si richiede quindi particolare attenzione nella redazione dell’inventario di apertura, che deve dimostrare prudentemente la congruità dei valori dell’attivo realizzabili al cospetto della massa debitoria.

L’istituto invero può trovare applicazione in combinazione con altre gestioni straordinarie.

Uno schema interessante prevede lo scorporo dell’attività operativa redditizia e l’avvio della fase liquidatoria condotta da specialisti di fiducia generale con le risorse residue o con altre messe a disposizione dal soggetto economico, assegnando in pegno ai creditori i titoli della conferitaria.

Indubbiamente spicca il favore legislativo per la conservazione dell’attività aziendale.

A conferma il D.L. n.78/10 ha introdotto nel R.D. n.267/42 l’art. 217-bis, concernente l’esenzione dai reati di bancarotta per le procedure di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e piani attestati.

Inoltre, dal punto di vista fiscale, non si considerano sopravvenienze attive le remissioni di debiti nell’ambito dei medesimi procedimenti, come disposto dall’art. 88 co. 4 del DPR n.917/86.

Alessandro Tentoni – Studio Palmeri Commercialisti Associati

Carlo Bacchetta – Studio Palmeri Commercialisti Associati